Economia - 11 dicembre 2024, 07:00

Nuovo Codice Appalti: tra le novità c'è la revisione dei prezzi

Il nuovo Codice Appalti introduce importanti aggiornamenti mirati a migliorare la gestione delle gare pubbliche, tra i quali spicca anche la revisione dei prezzi come elemento cruciale per affrontare la variabilità del mercato

Nuovo Codice Appalti: tra le novità c'è la revisione dei prezzi

Il Decreto Legislativo 36/2023 porta con sé molte novità, mirate a rendere più accessibile la procedura a una platea più ampia possibile di imprese e per tutelarle da eventuali rischi che possano affrontare in modo da tutelare quanto più possibile lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere.

Il nuovo Codice Appalti introduce importanti aggiornamenti mirati a migliorare la gestione delle gare pubbliche, tra i quali spicca anche la revisione dei prezzi come elemento cruciale per affrontare la variabilità del mercato. La normativa generale, che disciplina ogni fase del processo, mira a garantire maggiore trasparenza e competitività, ponendo particolare attenzione ai requisiti tecnici delle imprese partecipanti. Tra questi c'è l'attestazione SOA (e a tal proposito segnaliamo l'approfondimento di Soa Semplice in cui viene chiarito quali sono le classifiche SOA), che rimane un punto chiave per certificare la capacità operativa ed economica delle aziende, contribuendo a consolidare un sistema più efficiente e sostenibile.

Adesso andiamo più nello specifico del tema, partendo dall’ articolo 9 del Codice. Qui troviamo il primo riferimento al sistema di revisione dei prezzi. Questa disposizione si applica qualora si verifichino situazioni non prevedibili o eccezionali, oltre alle normali oscillazioni dei prezzi di mercato, che vanno a modificare significativamente l’equilibrio originariamente previsto dall’accordo contrattuale. In tal caso il contraente che si trova penalizzato da questa situazione può chiedere che venga riformulato il contratto, naturalmente se non aveva previsto il verificarsi di questa situazione facendosi, dunque, carico di questa eventualità. Infatti, qualora avesse messo in conto questo rischio verrebbe meno la buona fede che deve essere alla base della richiesta della rinegoziazione.

Per sostenere i costi di questa nuova formulazione del contratto, l’esecutore deve usare i fondi appositamente dedicati ad affrontare eventuali imprevisti, indicati all’interno del quadro economico.

Questa nuova trattativa serve soltanto a sanare la situazione di squilibrio venutasi a creare, riportando l’equilibrio iniziale dell’accordo, senza modificarne l’essenza economica originariamente prevista. Qualora questi imprevisti vanificassero la prestazione di una delle parti dell’accordo, costui ha diritto alla riduzione di quanto dovuto, secondo quanto stabilito dal diritto in caso di impossibilità parziale.

La stazione appaltante deve favorire la presenza di queste clausole per la riformulazione dell’accordo, specificando la loro presenza nel bando di gara, in particolare qualora si tratti di lavori che richiedono molto tempo per il loro completamento, dunque più facilmente soggetti a imprevisti che possano incidere sull’andamento dell’opera.

L’articolo 60 specifica che è obbligatorio inserire la possibilità di revisione del prezzo nei documenti iniziali della gara d’appalto. Naturalmente queste clausole non vanno a incidere pesantemente sulla natura del contratto, ma entrano in vigore solo al verificarsi di tali imprevisti, i quali devono essere riscontrabili oggettivamente; inoltre devono essere tali da modificare il costo del lavoro, sia al rialzo che al ribasso, in percentuale superiore al 5% dell’importo totale per la realizzazione dell’opera. Queste clausole di rinegoziazione possono riguardare soltanto l’80% della variazione. Facciamo un esempio: poniamo che il nostro lavoro costi 100.000 euro, si verifica una fluttuazione che porta a un rialzo del dieci per cento, quindi 10.000 euro; di questi diecimila a essere coperti dalla nuova negoziazione sarà l’ottanta per cento e quindi 8.000 euro.

Per accertare questa modifica dei costi, l’art. 60 prevede che si utilizzino due indici dell’ISTAT specificati alle lettere a e b del comma 3. Al comma 4 specifica dove poter reperire questi indici e le relative indicazioni per calcolarli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può individuare, dopo essersi consultato con l’Istituto nazionale di statistica, altri tipi di indice o inserire in quelli già esistenti e menzionati al precedente comma ulteriori precisazioni, che possano essere utili per individuare i prezzi di particolari tipi di merce.

Queste modificazioni dei prezzi portano con sé anche degli oneri, per affrontare i quali il Codice consente alle stazioni appaltanti di usare i fondi messi da parte appositamente per far fronte a eventuali imprevisti senza superare la quota del 50% degli stessi, assieme ad altre eventuali somme a disposizione dell’ente appaltante erogate ogni anno per i lavori. Inoltre, se non ne è stato previsto un uso differente, si possono utilizzare i fondi ricavati da un ribasso d’asta ed eventuali somme avanzate da altri lavori appaltati dallo stesso ente, già conclusi e collaudati.

L’art. 120, infine, stabilisce che il contratto di appalto può subire variazioni senza che venga nuovamente ripetuta l’assegnazione, nei casi previsti dal comma 1, sempre che la sostanza del contratto si possa reputare inalterata a seguito delle modifiche. I casi previsti sono quelli in cui:

  • Le modifiche erano previste in modo non equivocabile e preciso nelle clausole degli iniziali documenti di gara
  • Si rendano necessari ulteriori servizi, forniture o lavori non previsti inizialmente e sia impossibile sostituire il contraente per ragioni tecniche o questo comporti un notevole aumento dei costi per la stazione appaltante
  • Le variazioni siano rese necessarie da situazioni non preventivabili da parte dell’ente che ha dato l’appalto, come un aggiornamento delle normative
  • Il nuovo contraente sostituisce quello originario a causa di clausole chiare, nei documenti dell’appalto, che prevedano la sostituzione; morte, insolvenza o riordino della società che non permettono più di soddisfare i requisiti di selezione originari; l’ente appaltante si fa carico degli oneri della controparte verso i subappaltatori

Per le modifiche relative ai casi visti nel secondo e terzo punto, l’accordo può essere cambiato solo se la modifica non supera il valore del contratto iniziale per più del 50%. Se sono necessarie più modifiche questa regola si applica a ciascuna di esse singolarmente.

Il contratto si può modificare senza ripetere l’affidamento purché siano mantenuti invariati la struttura del contratto e l’equilibrio economico. Affinché rimanga all’interno del dettato di questa norma, la modifica deve essere inferiore anche ai limiti imposti dall’art.14, nonché al di sotto di quelli rispettivamente del 10% della valutazione iniziale per obbligazioni riguardanti servizi e forniture e del 15% per quelle attinenti ai lavori.

Le modifiche che non riguardano la sostanza del contratto, invece, sono sempre consentite a prescindere dal valore. Ma cosa significa che una modifica è sostanziale? Vuol dire che le variazioni vanno a intaccare eccessivamente la struttura dell’accordo, e viene considerata tale quando:

  • Introduce condizioni che avrebbero portato ad ammettere un altro candidato o ad accettare offerte differenti da quelle approvate o avrebbero portato altri partecipanti alla procedura
  • La modifica porta un cambiamento imprevisto nell’accordo iniziale a favore dell’aggiudicatario
  • Un nuovo contraente prende il posto di quello iniziale che si era aggiudicato il bando

Cos’è considerata invece come modifica non sostanziale? Ai sensi del comma 7 è tale quel cambiamento, proposto dall’ente appaltante o dall’appaltatore, che consenta un risparmio rispetto a quanto preventivato, che può essere utilizzato per far fronte ad aumenti dei prezzi, oppure sopraggiunga qualora vengano trovate soluzioni equivalenti o migliori per quanto riguarda la spesa prevista e i tempi di conclusione dell’opera oppure in termini di tecnica. Qualora siano assenti le clausole per rinegoziare, il RUP deve elaborare la proposta nuova in un tempo non superiore a tre mesi. Allo stesso Responsabile spetta la comunicazione all’ANAC delle modifiche del contratto o dei cambiamenti in corso d’opera. Qualora questi non ottemperasse a questi obblighi riceverebbe una sanzione compresa tra i cinquecento e i diecimila euro, secondo quanto previsto dall’art. 222 del Codice degli appalti.

Sono queste, in sintesi, le novità relative alla revisione dei prezzi previste dal D.Lgs. 36/2023, il cui scopo è quello di tutelare al meglio gli interessi di tutte le parti coinvolte, garantendo una certa flessibilità che consenta di adattarsi alle variazioni del mercato. Per un approfondimento ulteriore si rimanda al testo del Codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Richy Garino

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