Politica - 13 dicembre 2023, 18:55

Fiabe nei locali ad Altare, l'Amministrazione precisa: "Vanno rispettate le norme: eventi in questione non rientrano nella casistica concessa"

Dopo la nota della Regione in risposta al gruppo di opposizione "Altare con Noi, Insieme", dal Comune puntualizzano alcune norme che non sarebbero state osservate

Fiabe nei locali ad Altare, l'Amministrazione precisa: "Vanno rispettate le norme: eventi in questione non rientrano nella casistica concessa"

"I locali non devono essere idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale".

Verte sul mancato rispetto di questa condizione, contenuta nei regolamenti regionali in materia di attività concesse ai locali di somministrazione di cibo e bevande, quali bar e ristoranti, la replica dell'Amministrazione comunale di Altare al gruppo di opposizione circa l'ormai annosa questione delle fiabe lette in alcuni bar del centro della Val Bormida.

La vicenda risale a quasi un anno fa ed era stata portata alla ribalta nazionale lo scorso febbraio, quando la trasmissione "Mattino Cinque", in onda sulle reti Mediaset, ne aveva parlato con alcune mamme protagoniste del dibattito con l'Amministrazione Briano che chiedeva il rispetto, agli esercenti in particolare, dei regolamenti regionali in materia.

Da lì un dibattito acceso, nel quale ultimamente il gruppo "Altare con Noi, Insieme" è intervenuto chiedendo il chiarimento della Regione Liguria, al quale gli uffici genovesi hanno replicato con un nota pervenuta al Comune protocollata lo scorso 7 dicembre precisando come, secondo "la programmazione di cui alla DCR 10/2020" preveda che "l'esercizio di attività accessorie quali l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti e l’effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo" con alcune condizioni.

Tra queste, appunto, quella citata in calce che, secondo l'Amministrazione, non sarebbe stata rispettata: "Duole constatare che nell’articolo pubblicato sia stata 'accidentalmente dimenticata'" scrivono, sottolineando come gli elementi da essa riportata abbiano invece "caratterizzato gli eventi 'Lettura  favole nei bar' che si sono svolti presso gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in Altare e che hanno portato gli Uffici e L’Amministrazione a convocare per chiarimenti in merito gli esercizi interessati precisando che in tal senso non è stato irrogato alcun provvedimento sanzionatorio".

"Gli eventi - spiegano dal Comune - non rientrano certamente nella casistica enunciata dalla nota Regionale in quanto: venivano adibiti spazi dedicati per lo stazionamento prolungato del pubblico (ad esempio spostamento tavoli e sedie, posizionamento di tappeti antitrauma per i bambini); le letture avvenivano in maniera programmata e calendarizzata così come peraltro pubblicizzato sui social e differenti siti; le stesse venivano pubblicizzate attraverso i siti ed i social anche con locandina recante date e tappe dell’iniziativa".

"Il Ministero dello Sviluppo Economico, supportato dal Ministero dell’Interno - specificano dall'Amministrazione comunale - già dal 2015 ha chiarito che un esercizio di somministrazione si configura come locale di pubblico spettacolo qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni, ovvero sia creato uno spazio dedicato ed attrezzato per lo stazionamento del pubblico, la cadenza sia ricorrente e non episodica, venga data pubblicità a tali eventi attraverso qualsiasi mezzo (locandine, internet, ecc.). Tale posizione è stata recepita dalla Regione Liguria  nell’ambito della programmazione cui fa riferimento la nota regionale".

"Durante l’incontro avvenuto con l’Amministrazione, gli Uffici e il nostro consulente, agli esercenti è stato spiegato che la sola lettura delle favole ai bambini senza alcuna modificazione del locale e senza alcuna partecipazione attiva da parte loro, era perfettamente compatibile con l’attività di somministrazione - proseguono - L’attività svolta invece con le modalità sopra descritte costituisce inequivocabilmente intrattenimento. Non si esclude la possibilità a ciascun pubblico esercizio di somministrazione di effettuare nel proprio locale intrattenimento o spettacolo, ma tutto ciò deve essere ricondotto nell’ambito del rispetto delle norme di pubblica sicurezza indicate dal TULPS e relativo regolamento di esecuzione" precisano quindi.

Infatti dal Comune ricordano poi come l’esercizio della specifica attività sia assoggettato al Tulps e  in modo specifico agli articoli 69 (qualora il pubblico presente partecipi attivamente) o 68 (qualora il pubblico sia statico e si limiti ad ascoltare). "In entrambi i casi, per una capienza massima di 200 persone, il titolare dell’attività deve presentare apposita Scia corredata da planimetria dei locali dalla quale risulti la sistemazione del locale durante l’effettuazione dell’iniziativa nonché relazione di un tecnico iscritto in albo professionale relativa alla rispondenza del locale stesso alle regole tecniche previste dal DM 19.08.1996. Qualora la capienza superi le 100 persone dovrà altresì essere presentato Certificato Prevenzione Incendi. Qualora un esercizio di somministrazione intenda effettuare intrattenimento o spettacolo dovrà quindi attenersi a quanto disposto dal Tulps" chiosano.

Redazione

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