Attualità - 20 luglio 2023, 18:00

Alassio, “Vietato offendere gratuitamente il sindaco su Facebook”: il messaggio di Marco Melgrati sui social

“La critica non deve trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui”

Alassio, “Vietato offendere gratuitamente il sindaco su Facebook”: il messaggio di Marco Melgrati sui social

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, senza specifiche spiegazioni, ma che si lasciano intendere, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dal titolo: “Vietato offendere gratuitamente il sindaco su Facebook”. Lo riportiamo qui di seguito nella sua versione integrale.

*Vietato offendere gratuitamente il sindaco su Facebook*

La critica non deve trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui

La configurabilità della giustificazione del diritto di critica del proprio sindaco o di altri membri della giunta, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che la critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

Su queste basi secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 29621/2023) espressioni come «Che schifo di persona mi viene da vomitare» utilizzata nella vicenda dall'imputato in un post su Facebook riferito al sindaco della propria città, non rispettano il limite della continenza sia perché costituiscono un'offesa alla persona e non al suo operato amministrativo di primo cittadino, sia perché formulate con l'utilizzo di termini apertamente dispregiativi e volgari. In tali circostanze non si scorge alcuna funzionalità di una tale espressione rispetto alla manifestazione di un'opinione sull'operato politico della persona, quanto un insulto teso a far confluire sulla persona e non già sul politico, il pubblico disprezzo dei lettori del post diffuso in rete attraverso i social di più largo utilizzo. Nella vicenda l'espressione neppure era inserita in un commento più ampio né accompagnata da ulteriori espressioni che potessero inquadrarne il senso.

La Suprema Corte ha evidenziato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive; purché non si trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale e intellettuale dell'avversario. Negli stessi sensi non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Il limite all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale.

Secondo la Cassazione integra delitto di diffamazione anche la diffusione di volantini nei quali si definisce il sindaco "gaglioffo" o "azzeccagarbugli" non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e le capacità. Egualmente la continenza è superata quando, nel corso di un comizio elettorale, venga assimilato l'avversario politico a "Giuda" accusandolo di essersi venduto per "trenta denari" posto che tale accostamento comporta l'attribuzione di caratteristiche infamanti”.

Redazione

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