Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla "Gran Fondo Internazionale Alassio" (manifestazione di ciclismo su strada), in programma il giorno 13 marzo 2022, con partenza da Alassio alle ore 9,30 e arrivo ad Alassio alle ore 12,50 circa, che nella provincia di Savona interesserà i Comuni di Alassio, Andora, Casanova Lerrone, Garlenda, Laigueglia, Stellanello, Testico e Villanova d’Albenga:
VISTO l’unito provvedimento della Provincia di Savona n. 523 del 2 marzo 2022, con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal presidente del Gruppo Sportivo G.S. ALPI di Caiolo (SO), è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “GRAN FONDO INTERNAZIONALE ALASSIO”, in programma il giorno 13 marzo 2022, con partenza da Alassio alle ore 9,30 e arrivo ad Alassio alle ore 12,50 circa, che nella provincia di Savona interesserà i Comuni di Alassio, Andora, Casanova Lerrone, Garlenda, Laigueglia, Stellanello, Testico e Villanova d’Albenga;
DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella provincia di Savona in prevalenza, e nella provincia di Imperia;
VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500/600 circa e che la macchina di “fine gara ciclistica” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo quarantacinque minuti;
VISTO il nulla osta con prescrizioni rilasciato dall’ANAS con l’unita nota prot. n. U.0099596 del 17 febbraio 2022;
VISTA la nota prot. n. 7701 del 1° marzo 2022 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra indicata, precisando che il Commissario P.S. di Alassio, con nota del 18 febbraio 2022, pur esprimendo parere favorevole, ha altresì espresso alcune condizioni a cui deve attenersi la Società organizzatrice su tutto il percorso della gara ciclistica e, in particolare: l’organizzazione provveda alla predisposizione di idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provveda alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA), lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta; durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non a seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara, di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato di attraversare la strada a veicoli o pedoni;
VISTO il parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2552 Rep.220.18 del 7 marzo 2022; <s></s>
RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 9522 in data 7 marzo 2022;
VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;
RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata “GRAN FONDO INTERNAZIONALE ALASSIO”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
RICHIAMATE le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;
VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;
SI DISPONE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
SI ORDINA la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata “GRAN FONDO INTERNAZIONALE ALASSIO”, per il giorno 13 marzo 2022, con partenza da Alassio alle ore 9,30 e arrivo ad Alassio alle ore 12,50 circa, come riprodotto nell’allegato programma, costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.
Inoltre tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 523 del 2 marzo 2022 della Provincia di Savona, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 45 minuti, così come indicato nel sopra citato provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3,del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.
La sospensione della circolazione dovrà avvenire, secondo le modalità che saranno di seguito precisate, prima del transito del veicolo “Inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “Fine gara ciclistica”.
L’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.
Come indicato, l’Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta. Inoltre, durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.
La Sezione Polizia Stradale di Savona provvede a rilasciare delega per il servizio di scorta con l’impiego di dodici motociclisti che saranno coadiuvati da adeguato personale ASA, tutti muniti di regolare abilitazione di cui al richiamato “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada” del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.
SI DISPONE inoltre, che:
- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.
I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.
In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.
Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.