Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla "Tre Giorni del mare 2020" (frazione di ciclismo) che si terrà il 2 febbraio lungo le strade di Andora e Stellanello:
VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 2020/251 datato 23 gennaio 2020 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata “3^ TAPPA DELLA 3 GIORNI DEL MARE 2020 in programma il 2 FEBBRAIO 2020: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 circa
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara presentato, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Andora e Stellanello;
RITENUTO di dover disporre ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 come modificato dall’articolo 2 del decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 la sospensione (o la limitazione ) del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli articoli 6 e7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
O R D I N A
La sospensione temporanea della circolazione il giorno 2 febbraio 2020 per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a minuti 15 (quindici), calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione (o di limitazione ) temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE
Altresì che:
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazioni, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e chi equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2019 n. 29;
- L’Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada sia resi edotti della sospensione temporanea ( o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi d’informazione.