Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate al "19° Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure" (frazione di ciclismo):
VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 2019/1941 datato 21/05/2019 con il quale - a seguito dell’istanza presentata dal Consigliere della società A.S.D POLISPORTIVA MAREMOLA con sede in Pietra Ligure - è stato autorizzato lo svolgimento della frazione ciclistica agonistica della manifestazione denominata “19° Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure”, in programma il 2 giugno 2019, con partenza della frazione di ciclismo da Pietra Ligure alle ore 13,30 circa ed arrivo nella medesima località alle ore 15,06 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;
VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Consigliere della suddetta Associazione, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Magliolo, Tovo S. Giacomo, Pietra Ligure, Calice Ligure e Finale Ligure;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 15672 in data 28 maggio 2019 nella quale si precisa che gli organizzatori dovranno concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota n. 7694 del 30/5/2019 nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;
VISTE le note della società A.S.D Polisportiva Maremola con la quale tra l’altro è stato precisato il numero di corridori (circa 400) e che la macchina di fine gara sarà posizionata dopo 15 minuti rispetto alla testa della gara;
VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara, indicato nel programma della manifestazione;
ORDINA
attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopra richiamata e le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo il giorno 2 giugno 2019 in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti per tutto il percorso della competizione sopraindicata, come da allegato programma, che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento, per due ore o comunque fino a cessate esigenze - cessate esigenze che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” – dal momento del transito del primo concorrente.
Inoltre, in considerazione delle indicazioni contenute nel parere della Polizia Stradale sopra citato:
· l’Organizzazione, considerato il numero dei partecipanti, dovrà provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta e dovrà, comunque, ai sensi della nota della Questura sopra citata, concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;
· L’Organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
· L’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
· durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE
altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:
· la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
· gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
· L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.
· gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.