“È uno storico via libera l’indicazione di origine obbligatoria per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, che pone fine all’inganno del falso made in Italy, con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro stranieri. L’obbligo di indicare l’origine in etichetta salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati in quanto realizzati secondo regole tramandate da generazioni, che permettono di sostenere la straordinaria biodiversità delle razze bovine allevate a livello nazionale”. – questo il commento del presidente Gerolamo Calleri al decreto sull’origine del latte.
Il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari”, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 è stato fortemente sostenuto dalla Coldiretti e rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e comunitario. Le novità prevedono l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine, qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
“Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno da Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore e capre possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt che – sottolinea il direttore Coldiretti Liguria Enzo Pagliano- è garantita da livelli di sicurezza e qualità superiore, grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa. Un problema – conclude Pagliano- che non ha escluso la Liguria, che nonostante le ristrette dimensioni territoriali conferisce alla trasformazione più di 100 quintali di latte giornalieri e conta circa 21 tipologie di formaggi tipici.
L’Italia sotto il pressing di Coldiretti ha fatto scattare il 7 giugno 2005 l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza nel 2002 mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Il prossimo passo è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella pasta.