Politica - 15 dicembre 2016, 19:00

Aumento tariffe asili nido e mensa, il M5S di Savona presenta una mozione e chiede la revoca in autotutela: "Pratica illegittima"

Una vicenda analoga si è verificata anche a Bologna, ma è stata considerata illegittima dal TAR emiliano, secondo i pentastellati

Aumento tariffe asili nido e mensa, il M5S di Savona presenta una mozione e chiede la revoca in autotutela: "Pratica illegittima"

L’aumento delle tariffe delle rette per gli asili nido disposte dal comune di Savona è “illegittimo” secondo il Movimento 5 Stelle che ha presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale convocato il 22 dicembre. Tutto deriva da una sentenza del TAR emiliano in seguito ad una vicenda analoga.

A presentare la mozione i consiglieri pentastellati  
Salvatore Diaspro, 
Milena Debenedetti, 
Andrea Delfino 
e Manuel Meles:

“Con deliberazione n. 39 del 16 novembre 2016, il Consiglio ha revisionato in aumento le tariffe per la compartecipazione alla spesa per i servizi a domanda individuale di refezione scolastica e per l’accesso agli asili nido e con deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016 – spiegatno - l’Ente ha approvato il piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL, e il Consiglio ha inserito nelle misure per il consolidamento delle entrate, al fine di stabilizzare i flussi di cassa, la revisione, in aumento, delle tariffe per l’accesso agli asili nido. Tale revisione tariffaria comporterebbe un aumento delle entrate stimato in 550.000 euro le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017”.

Questo è quello che è successo a Savona, ma una vicenda analoga si è verificata anche a Bologna:

“A seguito della decisione, da parte del Commissario Straordinario del Comune di Bologna, di approvare una delibera analoga alla citata deliberazione n. 39 del 16 novembre 2016, che ha comportato, anch’essa, un aumento delle tariffe per gli asili nido ad anno in corso, alcuni genitori fruitori del servizio hanno proceduto a ricorrere in primo luogo al TAR Emilia Romagna - Bologna e in seguito a proporre appello al Consiglio di Stato. Infatti, con sentenza 31 luglio 2012, n. 4362, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha stabilito che:
 “Coglie nel segno, in particolare, la prima censura con la quale le parti appellanti contestano l’applicazione delle nuove tariffe all’anno scolastico in corso. La Sezione reputa che un conforto decisivo alla tesi dei ricorrenti sia recato dalla circostanza che la procedura di ammissione ai nidi comunali e convenzionati del Comune di Bologna prevede la formazione di graduatorie delle domande presentate a seguito della pubblicazione di un bando che il Comune diffonde prima dell’inizio di ogni anno educativo , specificando le principali condizioni del servizio e, ai _ni che in questa sede rileva, la quota di contribuzione a carico degli utenti mediante il versamento di una tariffa mensile rapportata all’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE). Tale dato consente di ritenere che le domande di ammissione siano state formulate dai genitori facendo affidamento sui dati comunicati dal Comune in merito agli oneri economici gravanti sull’utenza con riguardo alle singole annualità oggetto della procedura selettiva. Lo stesso è a dirsi con riferimento ai rinnovi annuali delle iscrizioni. Si deve allora convenire che, a prescindere dalla qualificazione in termini pubblicistici o privatistici del rapporto instaurato, la pubblicazione del bando integri un autovincolo con il quale l’amministrazione, a tutela del legittimo affidamento ingenerato negli utenti circa la permanenza per ogni anno scolastico delle condizioni esposte, si impegna a mantenere ferme le condizioni pubblicizzate. Ne deriva che nel caso di specie la decisione di incrementare, in modo peraltro particolarmente incisivo, le tariffe a partire dal primo aprile dell’anno in corso produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato nei ricorrenti che, trattandosi di un servizio pubblico a domanda, hanno deciso di presentare le domande di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali successivi confidando nella permanenza delle condizioni economiche con riguardo ad ogni annualità di riferimento. Affidamento accentuato dalla considerazione che i bandi prodotti in giudizio prevedono alcuni casi specifici in cui le tariffe possono essere variate, a questa stregua confermando, in assenza di una riserva di portata più ampia, la generale intangibilità, in corso d’anno, delle condizioni economiche pubblicizzate. Non giova al Comune di Bologna il richiamo, in una con le norme connesse, alla disciplina dettata dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di portata retroattiva dei regolamenti sulle entrate, posto che, nella specie, non è oggetto di giudizio un regolamento sulle entrate ma un provvedimento tariffario relativo a servizi a domanda individuale e che, comunque, in assenza di una clausola del bando che contempli lo ius variandi unilaterale in corso d’anno, assume rilievo decisivo, nei termini prima esposti, la caratterizzazione vincolante della lex specialis pubblicata, con cadenza ed efficacia annuali, dall’amministrazione comunale”.

“Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso per le motivazioni sopra esposte, ha quindi dato ragione ai genitori ed ha disposto in merito all’annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui esso prevede l’applicazione delle nuove tariffe anche all’anno in corso”.

“Valutato che il Comune si esporrebbe a ricorsi, peraltro già annunciati da numerosi genitori, che sarebbero passibili, trattandosi di situazioni pressoché identiche, di analoghe decisioni da parte del giudice amministrativo; la soccombenza praticamente certa dell’ente comporterebbe l’annullamento della delibera relativamente alla parte degli aumenti ad anno in corso, causando quindi un ammanco nelle entrate stimate per l’anno 2017 per un importo stimabile in 550.000 euro; il venir meno di tale importo nelle casse dell’ente mette quindi a rischio l’esito positivo della procedura di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL approvata dall’Ente chiediamo al sindaco e alla giunta di procedere, secondo le rispettive competenze, ad emanare tutti gli atti necessari al /ne di revocare o annullare in autotutela la delibera di Consiglio n. 39 del 2016, richiamata in premessa, nelle parti oggetto di aumento tariffario relativamente agli asili nido; di compensare le minori entrate così determinate tramite l’adozione di misure differenti dall’aumento tariffario ad anno in corso”. 

Debora Geido

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