Condono in zona di vincolo idrogeologico illegittimo per la sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 11.10.2012. Circolare della regione che “ordina” ai Comuni di negare i condoni che non sono già stati rilasciati. Interrogazione Urgente del Consigliere Regionale Capogruppo del P.d.L. Melgrati.
Melgrati: situazione insostenibile; sperequazione tra condoni già rilasciati e condoni in itinere. Professionisti inferociti e preoccupati. Si apriranno infiniti contenziosi legali con i Comuni … la Regione deve intervenire!!!
Drammatica situazione sul fronte dei Condoni in zona di vincolo idrogeologico; professionisti nel panico per la circolare del Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica arch. Pier Paolo Tomiolo che ordina ai Comuni di negare i Condoni nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e nelle zone esondabili dei piani di bacino.
In considerazione del fatto che il D.L. 269/2003 convertito dalla legge 326/2003 e modificato dalla legge 359/03 art. 32 comma 27 lettera d prevede Vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell’assetto idraulico la Regione con la Legge Regionale n. 5 del 29.03.2005 ha inteso che i vincoli fossero applicati esclusivamente ai vincoli di inedificabilità assoluta dettata da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo , nonché dei piani di bacino e piani di bacino stralcio;
Premesso che di fatto nelle zone inondabili di piano di bacino soggette a inondazioni duecentennali in centro urbano previa autorizzazione della autorità competente (Provincia) e cinquecentennali (senza parere della Provincia) si può di fatto costruire in deroga,
che sui versanti in aree a suscettività al dissesto elevato in zona PG3 B si può costruire in deroga con parere della autorità competente (Provincia), mentre in aree a media suscettività PG 2 si può costruire senza parere dell’ente deputato (Provincia);
che nelle zone di vincolo idrogeologico si può comunque costruire previa autorizzazione dell’ente competente al rilascio del nulla osta (uffici comprensoriali o comunali deputati al rilascio del titolo autorizzativi), chiediamo di intervenire con una norma ad hoc che vada a sanare questa assurda situazione;
chiediamo inoltre di conoscere con urgenza come ci si deve comportare nel caso di rivi non indagati dal piano di bacino, dove valgono le fasce di rispetto previste dal Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 3/2001;
si chiede come si intende affrontare il problema emerso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 11.10.2012, e superare la circolare emessa dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica della Regione Liguria a firma del Dirigente Arch. Pier Paolo Tomiolo.
Chiediamo come si intende intervenire per affrontare la sperequazione tra i titoli già rilasciati prima della sentenza, alla data quindi , che appaino legittimi ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 29.03.2005, come acclarato dalla circolare emessa dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica della Regione Liguria, e quelli ancora in itinere, che non potrebbero essere rilasciati.
Come si intende intervenire per evitare i contenziosi che puntualmente si presenteranno ai Comuni che, in base alla circolare Regionale, dovranno far partire una raffica di dinieghi ai condoni presentati nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, come indicato dalla circolare Regionale, che costutirà un danno patrimoniale ai Comuni anche per i rimborsi delle cifre già pagate all’atto della presentazione della pratica, per non parlare dei risvolti penali a cui andranno incontro tutti quelli che hanno presentato autodenuncia ai sensi di una Legge Regionale che pareva legittima.