Questo il testo del comunicato della Direzione Generale della Motorizzazione: “ Com’è noto, l’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del Codice della strada, demandando a tal fine al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione, con proprio decreto, di apposito calendario.
Queste le scadenze per le operazioni di “ritargatura”: entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”; entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”; entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”; entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
Si precisa che gli indicati termini hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.