Nel nuovo aggiornamento della classificazione Ateco, un numero – 96.99.92 – sta facendo molto discutere. Si tratta del codice che identifica, tra le altre, "attività di accompagnatori e accompagnatrici (escort)", ma anche la "fornitura o organizzazione di servizi sessuali" e la "gestione di locali o eventi legati alla prostituzione".
Un settore che rientra nel più ampio contenitore dei "servizi alla persona nca" (cioè non classificati altrove), introdotto dalla revisione Ateco 2025 elaborata dall’Istat.
La nuova classificazione, in vigore ufficialmente dal 1° aprile 2025, aggiorna quella del 2022 e nasce con l’obiettivo di recepire le modifiche introdotte a livello europeo con la Nace Rev. 2.1, adottata nel 2023.
In questa cornice, il codice 96.99 fa riferimento a una serie di attività eterogenee, tra cui figurano anche «attività sociali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di servizi sessuali».
In alcuni Paesi europei queste pratiche, comprese la prostituzione e la sua gestione, sono legalmente riconosciute e regolamentate come vere e proprie attività economiche.
In Italia la situazione è ben diversa: la prostituzione in sé non è vietata, ma lo sono la sua organizzazione e lo sfruttamento, puniti dalla legge con reati come induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per i quali sono previste pene che possono arrivare fino a otto anni di reclusione.
Proprio per questo motivo, l’introduzione di un codice Ateco che contempla attività vietate ha sollevato non poche perplessità.
L'Istat chiarisce che in Italia il codice 96.99.92 potrà essere utilizzato solo da operatori economici che svolgono attività legali. E specifica: tra queste rientrano, ad esempio, agenzie matrimoniali o di speed dating. Le attività illegali continueranno invece a essere contabilizzate esclusivamente attraverso stime indirette nell’ambito dei conti nazionali.
Chi svolge un'attività di prostituzione quindi, dovrebbero prender eil codice Ateco e fare fattura e pagare le tasse. Secondo una sentenza della Cassazione del 2016 l'attività di prostituzione se svolta in modo abituale è assimilabile al lavoro autonomo. Invece se svolta in modo occasionale va denunciata come "redditi diversi" ma in entrambi i casi si tratta di redditi tassabili.