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Politica | 05 settembre 2024, 12:56

Sostegno scolastico dei minori disabili, la garante per l’infanzia di Regione Liguria interviene nel dibattito

Ridotte le ore di assistenza scolastica da 13 a 7 assegnate a uno studente disabile per ragioni di bilancio. “Non si può anteporre la questione finanziaria/economica quando si ha a che fare con soggetti fragili o fasce deboli, con bambini e a maggior ragione se si tratta di disabili”

Sostegno scolastico dei minori disabili, la garante per l’infanzia di Regione Liguria  interviene nel dibattito

E’ emerso in questi giorni, sulla stampa locale e nazionale, la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 7089/2024), a proposito della riduzione delle ore di assistenza scolastica (da 13 a 7) assegnate ad uno studente disabile per ragioni di bilancio, affermando che il PEI (Piano educativo individualizzato) ha un mero valore di proposta e che, quindi, non è di per sé vincolante. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come il legislatore, pur riconoscendo l’importanza del PEI, abbia attribuito agli enti locali la competenza di assegnare le risorse per l’assistenza scolastica “nei limiti delle risorse disponibili” (art. 3, co. 5, d.lgs. 66/2017). Il Consiglio di Stato ha richiamato il concetto di “accomodamento ragionevole”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tale principio implica che gli Stati, pur dovendo salvaguardare il diritto all’inclusione, non sono tenuti a sostenere oneri sproporzionati o eccessivi.

E’ parere della Garante della Regione che tale interpretazione non sia allineata né alla Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone disabili né, tantomeno, alla Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo del 1989. Non si può anteporre la questione finanziaria/economica quando si ha a che fare con soggetti fragili o fasce deboli, con bambini e a maggior ragione se si tratta di disabili.

Eppure, e del resto, è sempre stato evidente al legislatore che i diritti fondamentali di cura, di studio, di accesso alle risorse etc. dei minorenni in genere, e dei soggetti più fragili in particolare, non possono in alcun modo essere subordinati alla disponibilità finanziaria temporanea, tanto che la Corte costituzionale (sentenza 275/2016) ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo per la riduzione delle spese per il trasporto scolastico.

A fronte di tali problematiche, stante l'autonomia degli Enti locali nella gestione dei fondi da destinare per l’assistenza scolastica dei bambini più fragili, la Garante dell’infanzia della Regione Liguria invita le istituzioni locali a valutare con la dovuta sensibilità politica, nel rispetto del superiore interesse del minorenne, il diritto allo studio ed alla particolare protezione prevista a fronte di situazioni di disabilità che ove carente non potrebbe che generare discriminazioni e lesione dei diritti fondamentali del fanciullo di cui alla convenzione ONU.

Auspica, inoltre, che a tal fine la Liguria possa annoverarsi tra le regioni modello nel rispetto dei diritti dei minorenni e con ciò chiede, pertanto, che le Istituzioni facciano gli sforzi dovuti e necessari per garantire ai minorenni portatori di disabilità un sostegno finalizzato ad un loro inserimento scolastico rispettoso della loro dignità e pienamente adeguato secondo il principio del superiore interesse del bambino.

Comunicato stampa

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