/ Savona

Savona | 30 aprile 2024, 13:42

Sicurezza Balneare, ordinanza Capitaneria, due o più stabilimenti possono consorziarsi: un bagnino ogni 80 metri

Le disposizioni per la stagione estiva 2024 dalle dotazioni dei bagnini, all'impiego delle moto d'acqua e l'ausilio dell'unità cinofila

Sicurezza Balneare, ordinanza Capitaneria, due o più stabilimenti possono consorziarsi: un bagnino ogni 80 metri

Due o più strutture balneari di limitate dimensioni e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri 80 o multipli predisponendo 1 postazione di salvataggio ogni 80 metri.

Questa una delle novità, già comunque presenti negli anni scorsi, all'interno dell'ordinanza firmata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Matteo Lo Presti.

L'ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Savona, nell’ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.

Lo scorso 23 aprile è stata svolta in Capitaneria di Porto di Savona, una riunione con i rappresentanti delle categorie interessate alla balneazione e al diporto nautico oltre ai rappresentanti della FIN e della SNS e con i Comuni costieri e i rappresentanti dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e dell’Autorità di Sistema Portuale.

Nel periodo di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, la cui data è fissata dagli Enti Locali/Autorità di Sistema Portuale, e limitatamente all'orario di fruizione compreso dalle ore 09,00 alle ore 19,00 devono essere operativi, per garantire la sicura balneazione, i servizi di assistenza e salvataggio con le modalità previste dall'ordinanza.

Durante il periodo di funzionamento delle strutture balneari, i gestori singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalle associazioni riconosciute, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.

Il gestore della struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l’equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all’interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.

Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del consorzio, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero presente tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri, sia sorvegliato e, pertanto, conteggiato in sommatoria ai metri degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi.

I gestori degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e al Comune/Autorità di Sistema Portuale, con un'espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità sottoscritta, secondo le vigenti norme, dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve inoltre essere indicata l'estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l'estensione totale risultante.

DOTAZIONI PERSONALI DEL BAGNINO

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve: indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "Salvataggio" ben visibile e distinguibile; essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti; essere in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità da esibire al personale accertatore.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio responsabile del turno di vigilanza non deve svolgere altre attività che possano pregiudicarne l'attenzione e/o decurtare il livello di efficacia del servizio svolto.

Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed idonea forma psico/fisica. Egli svolge la sua attività di vigilanza: stazionando sulla postazione; in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio armata con tutte le dotazioni previste; stazionando sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire la sicurezza della balneazione e comunque al solo scopo di prestare assistenza/ soccorso a bagnanti in difficoltà; in quella circostanza l’assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità. Le modalità di vigilanza devono essere garantite anche in condizioni meteo marine avverse, qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto; stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione.

OBBLIGHI DI RAPPORTO

L’assistente bagnanti/ bagnino di salvataggio dovrà procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" che le associazioni di categoria avranno cura di distribuire a tutti i concessionari associati e comunque reperibile nella Capitaneria di Porto di Savona - Sezione Demanio.

Le schede dovranno essere compilate con la supervisione del gestore dello stabilimento balneare in occasione di ogni situazione di emergenza e/o pericolo - anche soltanto - presunto - che abbia comunque richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti ed inviare tempestivamente in copia alla Capitaneria di Porto di Savona Sezione Demanio.

DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

In ogni postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili: un binocolo; 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno o alla postazione di salvataggio; un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio; un altoparlante, o in alternativa un megafono qualora l’altoparlante non sia presente o non sia facilmente utilizzabile presso la struttura balneare/il tratto di spiaggia sorvegliato; una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su entrambi i lati la scritta "Salvataggio" ed il nominativo della struttura balneare (o di una delle strutture balneari che fanno parte del consorzio), dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. L'unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere di colore rosso e deve essere posizionata il più possibile nelle vicinanze della postazione e comunque a non più di metri 10 dalla stessa.

IMPIEGO DELLA MOTO D’ACQUA

Restando l’obbligo di utilizzo dell’unità prevista come unità di salvataggio primaria, qualora il gestore (o il consorzio) intenda posizionare nella postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Savona, dovrà osservare alcune prescrizioni: • la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "Salvataggio" su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso; la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica; a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento; durante l'uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio oltre a tutte le dotazioni previste dalla normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali; la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua secondo le modalità previste dalla normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali; la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata delle dotazioni previste dalla normativa.

Il conduttore della moto d’acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica;  giubbotto di salvataggio Rientra nel prudente apprezzamento del gestore (o del consorzio) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto, che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi etc.).

Resta comunque fermo l'obbligo per il gestore (o per il consorzio) di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto eventuale integrazione al medesimo.

La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti in mare.

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

E' facoltà dei gestori, dei Comuni e dell’Autorità di Sistema Portuale per le spiagge libere, organizzare, ad integrazione di quanto già previsto, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile munite di brevetto rilasciato da Enti autorizzati oltre alla documentazione sanitaria prevista.

Per il servizio di salvataggio tramite l'utilizzo di unità cinofile si intende indissolubilmente la coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. E’ consentita, tramite accordi con i gestori delle strutture balneari e nel rispetto delle ordinanze balneari emanate dagli enti competenti, presso strutture con servizio ordinario di assistenti ai bagnanti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto; in quei casi, il conduttore dovrà informare l’assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, con il duplice scopo di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

Nelle spiagge prive del servizio di assistente ai bagnanti è consentita, nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dagli enti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A DICEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium