Attualità - 04 dicembre 2023, 13:48

Piano del commercio di Loano, in centro vietata la vendita di alcolici da parte dei distributori automatici

L'obiettivo è regolamentare e contenere il consumo, soprattutto quello irregolare da parte dei più giovani

Stop alla vendita di alcolici da parte di distributori automatici del centro storico. Lo stabilisce l'aggiornamento del Piano del Commercio discusso e approvato dal Consiglio comunale di Loano in occasione della riunione dello scorso 30 novembre.

“Come amministrazione – spiega il sindaco di Loano Luca Lettieri – abbiamo ritenuto di dover regolamentare in maniera più dettagliata il Piano anche in un'ottica di prevenzione dal punto di vista dell'ordine pubblico e della salute pubblica. Negli anni, il comune di Loano ha emanato diverse ordinanze volte a regolamentare e contenere il consumo (e soprattutto l'abuso di alcolici) oltre determinati orari e in occasione di determinate manifestazioni. Ora abbiamo voluto dare un'ulteriore 'stretta' vietando la vendita delle bevande alcoliche da parte dei distributori automatici, in maniera tale da scongiurare soprattutto il consumo irregolare da parte dei più giovani”.

“Quest'ultima modifica al regolamento – precisano meglio l'assessore alle attività produttive Enrica Rocca e il consigliere incaricato al Piano del Commercio e al Regolamento del commercio nel centro storico Demis Aghittino – vieta la vendita di bevande alcoliche da parte di attività di commercio al dettaglio che utilizzano esclusivamente distributori automatici. I titolari avranno tre mesi per smaltire le scorte in loro possesso, dopodiché la vendita non sarà più possibile”.

Il Piano prevede anche specifiche regole per quanto riguarda il “Decoro delle attività produttive e delle unità immobiliari”. In particolare, l'articolo 4 del regolamento vieta “l’esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell’attività produttiva, nonché sugli stipiti e davanti alle vetrine prospicienti il suolo pubblico” e anche “l’utilizzo delle vetrine come luogo di stoccaggio delle merci”.

I proprietari delle unità immobiliari sede di attività produttive chiuse o temporaneamente sfitte, invece, devono mantenere “un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico attraverso l'osservanza di alcune prescrizioni: pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande; oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico; rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi”.

Redazione