Nell'agosto dello scorso anno l'Asl2 e le organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo per l' “Applicazione dell’istituto della progressione economica orizzontale per il personale aziendale afferente all’Area del Comparto Sanità – Annualità 2022” con un aumento di retribuzione.
L'accordo ha riguardato circa 450 dipendenti. Tra i requisiti per godere della progressione economica - oltre ad essere dipendenti Asl con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2022 e avere almeno due anni di servizio - un punto dell'accordo prevede di "non essere collocati a qualunque titolo in aspettativa non retribuita, con diritto alla sola conservazione del posto, alla data del 1° gennaio 2022".
Tra questi casi rientrerebbe anche la sospensione dal lavoro per la mancata osservazione della dell'articolo 4 del decreto 44 del 1° aprile 2021“Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. In base a questo punto l'Asl2 non avrebbe calcolato nella progressione economica del periodo di sospensione per la mancata vaccinazione anti covid.
Il dipendente ha però contestato la decisione dell'Asl facendo ricorso e sostenendo che si tratterebbe di sola sospensione dal lavoro e non dal servizio e che “la norma non avrebbe, comunque, nella sua formulazione disposto mai la sospensione dal lavoro (che nella prima formulazione era solo eventuale) ma solo la perdita della retribuzione e/o di ogni altro compenso dovuto durante il periodo di sospensione medesimo”.