Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei percorsi agonistici della manifestazione automobilistica denominata “4° Giro dei monti savonesi storico”, organizzata da A.S.D. SPORT INFINITY, con sede in Andora, che si terrà nei giorni 5 e 6 novembre.
CONSIDERATO che dal predetto provvedimento risulta che la manifestazione è articolata in due giornate, comprende tratti di trasferimento non soggetti ad autorizzazione e da percorrere nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada – e sei prove speciali solo su tratti di strade provinciali chiuse al traffico in questa provincia:
nel giorno di sabato 5 novembre 2022, il percorso inizia alle ore 15.30 da Albenga, piazza del Popolo; comprende due prove speciali su tratti delle strade provinciali n. 55 e n. 18 ricadenti nei Comuni di Alassio, Stellanello; i tratti di trasferimento interessano anche la SP n. 6, l’Aurelia bis di proprietà dell’A.N.A.S., la SS n. 582, ricadenti nei Comuni di Albenga, Villanova d’Albenga, una strada comunale di Garlenda; l’arrivo della prima auto è previsto alle ore 19:04 circa ad Albenga, parco assistenza Lungocenta Croce Bianca; in seguito è previsto il trasferimento al riordino notturno, allestito in Viale Martiri della Libertà;
il percorso di domenica 6 novembre 2022 è suddiviso in quattro giri uguali tra loro, con partenza dal Comune di Albenga, piazza del Popolo; i tratti di trasferimento interessano strade comunali di Albenga, le strade statali n. 1 e 582, le strade provinciali nn. 52 e 490, ricadenti nei Comuni di Albenga, Bardineto, Calizzano, Finale Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Magliolo;
le prove speciali si svolgono sulla SP n. 52, interessando i Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto; sulla SP n. 490, nel Comune di Finale Ligure;
VISTO il programma della manifestazione, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 170;
VISTO il nulla osta rilasciato dall’Anas con nota prot. n. U.0714188 del 14 ottobre 2022 integrato dalla nota prot. n.U.0735488 del 24 ottobre 2022 che si richiamano e si allegano in copia;
CONSIDERATO che la Provincia di Savona nella propria autorizzazione richiama il nulla osta rilasciato da Società Autostrada dei Fiori, pervenuto a quell’ente in data 26 ottobre 2022;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con nota prot. n. 16941 Rep.220.18 del 2 novembre 2022, subordinato all’osservanza delle prescrizioni ivi formulate, per la sospensione della circolazione;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota prot. n. 0045127 del 24 ottobre 2022, nel quale si precisa che gli organizzatori devono concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;
VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni sportive automobilistiche su strada;
RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione automobilistica denominata “4° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO”, ai sensi dell’art. 9, comma VII-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTI gli articoli 6, comma I, 7, comma III, e 9 comma VII bis del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e ritenuto di dover disporre ai fini della sicurezza della circolazione la sospensione del traffico veicolare lungo i percorsi interessati dalla competizione e dalle prove tecniche;
VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma I, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;
S I D I S P O N E che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
S I O R D I N A per quanto di competenza, la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade interessate dal percorso della gara automobilistica denominata “4° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO”, secondo il seguente calendario:
il 5 novembre 2022
dalle ore 14:30 alle ore 21:00, come risulta dalla unita richiesta della Società organizzatrice in data 26 settembre 2022, modificata con allegata nota in data 18 ottobre 2022;
il 6 novembre 2022
dalle ore 6:20 alle ore 17:00 della SP 52, dal temine dell’abitato di Castelvecchio di Rocca Barbena, in prossimità del bivio per Vecersio e Balestrino, fino alla rotonda di ingresso a Bardineto;
dalle ore 7:00 alle ore 18:00, della SP 490, dalla fine dell’abitato di Frassino fino al bivio con la SP 16 che porta verso Osiglia e Bormida.
L’Organizzazione dovrà adottare ed osservare tutte le prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo della Provincia citato in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento.
In adesione al parere favorevole della Polizia Stradale di Savona, che ha effettuato un ulteriore sopralluogo a causa della sopravvenuta inagibilità del Ponte Bastia dal km 22,775 al km 22,950 della strada statale 453 “della Valle Arroscia”:
la sopra citata Società organizzatrice, al fine di poter consentire il regolare svolgimento della gara, deve:
porre in essere idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi alle strade chiuse durante il periodo di sospensione della circolazione;
assicurare la presenza, in prossimità delle intersezioni stradali precluse al traffico, di almeno due movieri che dovranno presenziare fino a cessate esigenze;
è inoltre:
vietato il transito a qualsiasi veicolo non al seguito della gara;
fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto;
vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
Qualora sopravvengano esigenze d’emergenza, la gara dovrà essere sospesa per tutto il tempo necessario all’espletamento dei suddetti servizi di Polizia, antincendio, pronto soccorso e vigilanza.
S I D I S P O N E inoltre, che:
i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della competizione sportiva suindicata nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;
per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la saluta pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo in materia.
L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.
I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.
In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.
Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.