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Politica | 20 settembre 2022, 14:20

Consiglio comunale non convocato: +Cairo scrive al Prefetto: "Normativa non rispettata"

"Ci sono fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza, a salvaguardia soprattutto di tutti i cittadini e dei loro interessi"

Consiglio comunale non convocato: +Cairo scrive al Prefetto: "Normativa non rispettata"

Il gruppo di opposizione +Cairo scrive al Prefetto di Savona. L'oggetto della missiva? La mancata attuazione "della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione del Consiglio comunale nel termine regolamentare di trenta giorni". 

"Considerati i due mesi trascorsi dal deposito di alcune nostre interrogazioni, nel silenzio di sindaco e giunta, ad oggi non è stata fissata la del Consiglio comunale - attacca +Cairo - Ritenendo che ci sono fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza, a salvaguardia soprattutto di tutti i cittadini e dei loro interessi, questa mattina abbiamo deciso di intraprendere questa azione". 

"Ad oggi - si legge nella lettera inviata al Prefetto nonostante siano state depositate mozioni e interrogazioni già in data 22 luglio con richiesta di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, non è ancora prevista nessuna data di convocazione". 

"L'art. 40 del regolamento del Consiglio del comune in oggetto, nel ricalcare il disposto recato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, prevede testualmente che 'Il consigliere nel presentare un interrogazione, può richiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la risposta deve avvenire entro i successivi trenta giorni. La risposta deve essere data in sede di Consiglio o qualora lo interrogante lo richieda, in sede di Commissione'. Al riguardo va rilevato che il diritto ex art. 39, comma 2, citato '... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni'".

"L'orientamento che vede riconosciuto e definito '.. il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo' come 'diritto' dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato da larga giurisprudenza. Quest'ultima in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del Consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno'. Tanto premesso, si ritiene che, nel caso in questione, il presidente del consiglio comunale sia tenuto a convocare l'assemblea ai sensi dei richiamati artt. 40 e 43 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale". 

"Riteniamo che in materia debbano trovare prioritaria considerazione i fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza. Di tanto si è fatta interprete anche una Circolare del Ministero dell'Interno che sul punto ha espresso medesimo parere. L'art. 39 sopra richiamato, in base ad una interpretazione letterale, lascia desumere che, nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalia presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia fa convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dai consiglieri". 

"L'unica ipotesi per la quale l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sarebbe la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del consiglio. Circostanza che non tocca le nostre interrogazioni e mozioni, che non sono né contra legem, né impossibili (non realizzabili) o per legge manifestamente estranee alle competenze dell'Assemblea". 

"Ciò premesso e visto il ruolo della Prefettura in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, in base all'art. 39 comma 5, nell'esigenza di dare voce al massimo organo rappresentativo, a livello locale, della collettività, espressione della democrazia, chiediamo previa diffida, che nella denegata ipotesi il consiglio comunale non venisse ancora convocato, provveda secondo facoltà il Prefetto, in forza del proprio potere sostitutivo". 

Redazione

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