Mascherine e green pass, le nuove disposizioni dopo l'ordinanza del Ministro alla Salute. Il documento produce effetti a partire dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno.
Le disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il 1° maggio, inoltre, sarà sospeso anche l’obbligo del Green pass.
Mascherina FFP2
Mezzi di trasporto
Obbligo per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria,secondaria di primo grado e di secondo grado.
Spettacoli al chiuso, cinema e teatri
Obbligo per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Strutture sanitarie e Rsa
Obbligo per i lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Scuola
La mascherina resta obbligatoria, come prevede la legge già in vigore. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarla fino a fine anno scolastico.
Luoghi di lavoro
Le mascherine saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio. Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato che potranno essere aggiornati che prevedono tanto l’obbligo di mascherina chirurgica quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: • i bambini di età inferiore ai sei anni; • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.