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Attualità | 17 marzo 2022, 16:10

"113^ Milano - Sanremo": il provvedimento di chiusura strade

La manifestazione ciclistica si svolgerà il 19 marzo

"113^ Milano - Sanremo": il provvedimento di chiusura strade

Immagine di repertorio

Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla "113^ Milano – Sanremo”, in programma sabato 19 marzo.

VISTA l’istanza presentata dalla RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, in data 8 febbraio 2022 e modificata il 23 febbraio 2022, facente parte integrante del presente decreto, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione allo svolgimento del tratto agonistico della gara ciclistica denominata “113^ MILANO - SANREMO”,  in programma il giorno 19 marzo 2022, con partenza da Milano, Via della Chiesa Rossa, alle ore 10.00 ed arrivo a Sanremo, Via Roma, alle ore 17.10 circa, con passaggio nella provincia di Savona dalle ore 14.20 circa (Comune di Varazze) alle ore 15.56 circa (Comune di Andora), dandosi atto che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso, si rende indispensabile anche l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Savona e precisamente dei Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Spotorno, Vado Ligure, Varazze;

PRESO ATTO che RCS Sport S.p.A. si impegna durante tutto il percorso ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite gli addetti dell’organizzazione specificatamente individuati, nonché a garantire l’assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza di due auto mediche e di cinque ambulanze con personale medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione;

VISTA  l’autorizzazione della Città metropolitana di Milano con protocollo n. 40486 del 10 marzo 2022 e successiva integrazione protocollo n. 40765 in data 10 marzo 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con  nota n. 9740  del 15 marzo 2022 nella quale si precisa, fra l’altro, che gli organizzatori dovranno assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo tutto il percorso di gara, rispettando scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione, imposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2485 Rep. 220.18 del 16 marzo 2022 nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTE le allegate note prot. n. 2200/220.18 in data 28 febbraio 2022 della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di Milano e prot. n. 220004550 Rep.220.18 in data 2 marzo 2022 del Compartimento Polizia Stradale Liguria nelle quali vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;

RICHIAMATA la nota prot. n. U.0130742 in data 2 marzo 2022, che si unisce al presente provvedimento, con la quale ANAS, Struttura territoriale Liguria, ha comunicato il proprio nulla osta tecnico per i tratti di competenza delle strade statali n. 1 “Via Aurelia” e n. 456 “del Turchino”, interessate dalla gara ciclistica in parola, segnalando, al contempo, le criticità ivi indicate;

RICHIAMATI i nulla osta tecnici, resi dalla Provincia di Savona e dai Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti interessati dal transito della predetta gara ciclistica (Savona, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Loano, Varazze) che segnalano le criticità riportate negli atti che si allegano;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 10 marzo 2022;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 11652 in data odierna;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, il “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche;

RICHIAMATE, in particolare:

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, che illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 all’art. 9, comma 1, del Codice della Strada. La norma ora prevede l’attrazione delle competenze autorizzative in materia di gare ciclistiche in capo alla Regione del luogo di partenza, fermo restando il nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Codice della Strada. La richiamata circolare ministeriale prevede, al riguardo, il formarsi del silenzio-assenso da parte dell’ente competente se entro il ventesimo giorno precedente lo svolgimento della gara non perviene un nulla osta espresso, intendendosi, in tale caso, la gara autorizzata per il percorso richiesto;

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità dell’Area III “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” di questa Prefettura – U.T.G.;

S I   D I S P O N E

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

S I   O R D I N A

la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada, di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade extraurbane del percorso compreso nella provincia di Savona della gara ciclistica agonistica denominata “113^ MILANO - SANREMO”, in programma il giorno 19 marzo 2022, con passaggio in questa provincia dalle ore 14.20 circa (Comune di Varazze) alle ore 15.56 circa (Comune di Andora), come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 45 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

L’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvede, nel tratto di competenza, a fornire adeguata assistenza al servizio scorta che sarà effettuato da personale del Compartimento Polizia Stradale di Milano.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

S I   D I S P O N E

inoltre, che:

•             i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

•             gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

•             la carovana ciclistica deve essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, citato nelle premesse, e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

•             gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

•             l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;

•             l’Organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia – le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

•             per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità all’autorizzazione citata nelle premesse, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Redazione

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