Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.
Cosa succede se due o più aziende si trovano ad operare in uno stesso luogo di lavoro? Cosa succede se le attività del Committente interferiscono con quelle dell’appaltatore esterno?
In questa situazione, la legge prevede che venga redatto il DUVRI, documento che definisce le azioni preventive e protettive messe in atto dal Committente e dall’appaltatore per eliminare potenziali situazioni di rischio interferenziale.
Come indicato nell’art. 26 del DLgs 81/08, in caso di "affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda" sussiste l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro Committente di:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente;
- fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali;
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi,
- promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento;
- elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.
Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d'appalto o contratto d'opera a imprese esterne, con esclusione di:
- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.
In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio alto, rischio cancerogeno e rischio mutageni, rischio amianto, rischio Atex, rischio spazi-confinati e rischio biologico.
DUVRI: chi lo redige, contenuti e obblighi del Datore di Lavoro
Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente.
L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.
Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:
- valutare i rischi presenti e potenzialmente presenti nei propri luoghi di lavoro
- predisporre un’informativa sui tali rischi da trasmettere ai fornitori o da inserire come premessa al DUVRI
- valutare l’idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo
- valutare i rischi di natura interferenziale in funzione di ogni singola commessa/attività
- coadiuvare la reciproca informazione attraverso una riunione di coordinamento di apertura e periodicamente in funzione della complessità dell’attività appaltata
- stabilire correttamente i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto
- redigere il DUVRI e aggiornarlo periodicamente
- accertarsi della corretta apposizione delle firme da parte dell’impresa appaltatrice e nel caso di subappalti anche da parte di quest’ultimi
- assicurarsi che il DUVRI venga allegato al contratto
- vigilare su corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori esterni.
Sanzioni in caso di mancata predisposizione del DUVRI
In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, nonchè mancata cooperazione e coordinamento, il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.
Si segnala inoltre che:
- La mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
- La mancata trasmissione dell'Informativa su rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l'arresto da 2 a mesi o l'ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.
Da quanto sopra esposto, emerge la necessità di definire puntualmente le modalità di gestione dei processi sopraindicati in relazione alle specificità aziendali, al fine di ottimizzare costi e risorse anche con l’ausilio di strumenti informatici evoluti.
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