Attualità - 31 luglio 2021, 14:05

Green pass, la nota della Conferenza episcopale italiana: "Non servirà per riti e processioni"

Recepite le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno: il lasciapassare verde non sarà obbligatorio nemmeno per i campi estivi

Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge. Una nota della Conferenza episcopale italiana, a seguito del pronunciamento del Ministero dell’Interno, fa chiarezza sulle occasioni in cui è necessario munirsi del lasciapassare e quelle in cui non è obbligatorio.

La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote.

Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle Diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; • musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; • sagre e fiere, convegni e congressi; • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Sono infatti esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il Green Pass per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali, anche se durante queste attività si consumano pasti.

La certificazione è invece necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA. Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.

Comunicato Stampa