Economia - 11 febbraio 2021, 17:00

Riflessioni sui problemi del Terzo settore con il Prof. Avv.to Alessandro Dario Cortesi

I recenti scandali della Fondazione Arvedi (coinvolta nel gravissimo scandalo di UNITI x CREMONA) e la Fondazione Open di Matteo Renzi (dopo i vari servizi di REPORT), hanno nuovamente messo alla ribalta il Terzo settore. Nonostante la recente riforma e gli obblighi previsti dalla stessa, alla quale sono state costrette le organizzazioni del Terzo settore, agli stakeholder mancherà nuovamente la trasparenza gestionale e di come sempre più il crescente numero delle Fondazioni, possa rischiare nuovi grandi delusioni nel settore in un particolar momento di criticità causata dalla pandemia e dalla crescente crisi economica.

Tante indagini, ad opera della Guardia di Finanza e dei Carabinieri sul territorio nazionale stanno smascherando quanti veicoli di Fondazioni che coprono interessi spesso criminali o comunque poco trasparenti. Il come provare ad arginare questa inondazione è legato inesorabilmente a comportamenti e a scelte strategiche che vanno oltre ai “ minimi sindacali “ previsti dal Codice Civile e penale e dalla Riforma del Terzo settore. Per capire meglio la fenomenologia abbiamo intervistato il Prof. Avv.to Alessandro Dario Cortesi.

Breve scheda professionale del Prof. Avv.to Alessandro Cortesi.

Laureato in giurisprudenza nel 2000 con lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dottore di ricerca in diritto amministrativo, Alessandro Dario Cortesi è avvocato del Foro di Milano dal 2004 (e cassazionista dal 2016). Full time professor in business and administrative law presso l’International University of Monaco (IUM) nel 2008/2009; dal 2011 è mediatore professionista in materia civile e commerciale e dal 2018 professore a contratto di Informatica giuridica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione dei giudici amministrativi italiani, tedeschi e francesi (AGATIF), membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Circola, socio fondatore dell'Associazione Systasis - Centro Studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali, membro della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM), socio fondatore dell'Associazione Ragione e Diritto, membro di alcune associazioni imprenditoriali, l’avv. Cortesi ha maturato un’ampia esperienza nel settore, occupandosi professionalmente, fra l’altro, di beni sequestrati e confiscati alle mafie. È avvocato ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Le Fondazioni stanno vivendo un momento di grande criticità. Crescono molto di più delle “normali” associazioni ma incorrono in maggiori guai giudiziari. Perché secondo Lei?

Penso che le fondazioni, più delle associazioni, abbiano i riflettori puntati addosso, per il peso, anche economico, sempre più rilevante, delle loro attività. Guai giudiziari, purtroppo, non mancano anche per le associazioni: contrasti fra i soci, azioni di responsabilità a carico dei vertici, problematiche fiscali e talvolta, purtroppo, anche episodi penalmente rilevanti.

Come è noto, il codice civile dedica a questi Enti un ristretto numero di articoli. Ciò non è di per sé negativo: viene riconosciuta appieno l’autonomia privata, essendo peraltro la duttilità un tratto consustanziale della vita associativa.

L’importanza crescente del terzo settore ha però indotto il legislatore, specie dagli anni 2000 in avanti, ad emanare un groviglio assai intricato di leggi speciali, di cui talvolta sfugge il criterio ispiratore; groviglio che il c.d. Codice del Terzo Settore (D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117) cerca di districare”.

Sovente nelle Fondazioni vengono coinvolte persone note..a volte più legate al gossip o a frequentazioni altolocate o presuntamente tali…ma che possono rivelarsi poi un boomerang. Spesso si è notato come una persona capace in una azienda privata si sia trovata seriamente impreparata nella gestione o supervisione di una onlus

La presenza nella compagine di volti noti (influencer ecc.) dà un’importante spinta alla promozione dell’attività di Enti che, per definizione, dovrebbero minimizzare i costi di gestione ed investire risorse ben proporzionate in pubblicità. Oltre a contribuire con la personale capacità economica, questi nuovi ingressi, infatti, ampliando la rete delle conoscenze, accrescono il novero dei benefattori e consolidano la pubblica considerazione della Fondazione (ricevendo, peraltro, un sensibile ritorno reputazionale).

Ciò premesso, è indubbio che la gestione di queste realtà del terzo settore ponga problemi analoghi, per non dire superiori, a quella delle società. Per questo devono essere chiamati ad amministrarle solo soggetti di sicura, tangibile, professionalità.

Un esempio potrà chiarire il mio pensiero. Se un amministratore di una s.p.a. propone all’assemblea l’approvazione di una certa scelta strategica, lo fa a seguito di un’approfondita analisi dei costi e dei benefici attesi, nella consapevolezza che il motore decisionale è nelle mani dei soci che detengono la maggioranza, soci di cui conosce l’orientamento. In seno ad un’associazione no profit la stessa scelta strategica potrebbe essere valutata in modo completamente diverso, vuoi perché, superata la finalità lucrativa, ogni associato può essere portatore di valori propri, non necessariamente coincidenti con quelli degli altri membri, vuoi perché le decisioni maturano spesso a geometria variabile, essendo ogni persona fisica titolare di un solo voto. Così il proposito di preservare l’immagine e l’idealità dell’ente spesso – e giustamente – svolge un ruolo determinante”.

Come è possibile poi prevenire il rischio, soprattutto se ci riferiamo all’art. 26 comma 3 sulla onorabilità delle persone scelte? Cosa intendiamo per onorabilità? Quella allocata ( anche male ) dalla stampa di parte o quella che deriva da impegni ed azioni al di sopra di ogni sospetto?

L’art. 26, comma 3 CTS oltre alla professionalità, cita l’onorabilità e l’indipendenza dell’amministratore. Dal momento che la disposizione ricalca l’art. 2387 c.c. dettato in materia societaria, un esempio tipico di requisito di onorabilità, che potrebbe essere introdotto dallo Statuto o dall’Atto costitutivo, è la mancanza di precedenti penali per reati non colposi.

Ma, in tanto si custodisce l’immagine dell’Ente, in quanto i suoi vertici siano di specchiata moralità, cosicché si potrebbero a mio avviso introdurre anche previsioni di maggior rigore. Idealmente i vertici di questi Enti dovrebbero essere esenti da qualsiasi addebito penale, da qualsiasi censura anche solo potenziale, e quindi un’associazione potrebbe chiedere che il proprio amministratore non sia nemmeno raggiunto da indagini penali”.

I codici etici possono in qualche modo preservare dal rischio di ingerenza o mala gestio? Oppure ci sono altri strumenti che possono rassicurare gli stakeholder che la Fondazione non è gestita secondo criteri clientelari e speculativi a danno dei donatori?

Dei codici etici potremmo parlare a lungo. Nell’esperienza internazionale essi hanno dato buona prova di sé dal momento che costituiscono degli autolimiti, che l’ente liberamente adotta, e che vincolano i gestori a tenere atteggiamenti, e ad instaurare procedure operative irreprensibili.

Il D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 esclude una responsabilità dell’ente per illeciti amministrativi dipendenti da reato in caso di previa adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (modelli che possono ricalcare codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative).

Il passo successivo di questo percorso virtuoso consiste nell’ottenimento della certificazione di qualità, che costituisce un’ulteriore garanzia per i donatori. La certificazione costituisce un assai rilevante sprone non solo per dotarsi di simili modelli, ma anche per controllare, a determinate cadenze temporali, l’aggiornamento delle prassi e la fedeltà ai vincoli autoimposti.

Bisogna tuttavia rifuggire da un’adesione di mera forma di questi strumenti. Occorre diffondere una vera cultura della legalità. I codici di condotta devono essere a mio avviso analitici ma concreti, semplici e verificabili”.

Nell’art. 30 si parla degli organi di controllo, anche monocratici. Ma un organo monocratico interno ( soprattutto se designato a comodo degli organi apicali e quindi clientelari e poi poco controllabili ) potrebbe non svolgere bene il proprio lavoro con la dovuta trasparenza. Non sarebbe opportuno utilizzare strumenti di controllo “esterni”…magari basati su standard consolidati e con “controllori” non addomesticabili?

Anche in questo caso non si può generalizzare: la nomina di un organo di controllo monocratico interno, per quanto cooptato, potrebbe ricadere su di un soggetto di una statura morale di così alto livello da costituire per tutti un’indiscutibile garanzia di buon funzionamento dell’Ente.

Ciò detto, non vi è dubbio che meglio corrisponda ai principi di terzietà e trasparenza la nomina di un ente certificatore esterno, che fondi i propri rilievi su standard oggettivi, riconosciuti e condivisi”.

Maurizio Losorgio