Torna sulla questione 5G il sindaco di Finale Ugo Frascherelli, che dopo il convegno organizzato la scorsa settimana a Finalborgo spiega con una lunga e dettagliata nota la propria presa di posizione.
“Parto dicendo che a Finale non è in corso né sarà in corso alcuna sperimentazione - precisa il primo cittadino -. Le città nelle quali questo avverrà sono quelle scelte dal Ministero delle Telecomunicazioni: grandi e meno grandi, non Finale. In secondo luogo il Comune non può legittimamente opporsi all'installazione di impianti per la radiodiffusione in quanto la legge li assimila alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 1. del d.p.r. 380/2001: quali strade, fogne, acqua, eccetera (cfr. d. Lgs 259/03 artt. 86,87,90)”.
Una norma legislativa chiara secondo Frascherelli, con una conseguenza: “Il che significa che, così come il Comune non può impedire a 'Tizio' di posizionare la condotta fognaria lungo un marciapiede e/o una strada (a meno che non vi siano, per esempio, delle rovine romane che verrebbero danneggiate) non può, se non per rilevanti profili ambientali e paesistici, opporsi all'installazione di antenne”.
In tal senso vi è un precedente datato 2015, ricordato dal sindaco finalese, per cui Wind impugnò gli atti del consiglio comunale del Comune di Finale ed ottenne, presso il Tar della Liguria con sentenza numero 677/2015, l'annullamento degli stessi, dove si negava all'operatore di telefonia l'installazione di una antenna in località Verzi. In questa sentenza veniva appunto rammentato come la giurisprudenza avesse da tempo “condivisibilmente riconosciuto (ad esempio corte cost. 336 del 2005) che le antenne ricetrasmittenti hanno natura di opere di urbanizzazione primaria, che tale qualificazione è derivata anche dal recepimento di disposizioni comunitarie nel nostro ordinamento e che le disposizioni sulla tutela della popolazione dall'influsso dei campi elettromagnetici attengono a dei principi di diretta competenza della legislazione statale”.
In conseguenza di questo, la stessa sentenza ricordava come fosse anche stata ritenuta “illegittima l'introduzione da parte di atti comunali di limiti generali all'installazione delle antenne” in quanto “ tale attività deve avere carattere di capillarità per integrare la rete di trasmissione e che essa non può porsi come una forma surrettizia di tutela della salute perseguita con norme urbanistiche” (Tar Lazio sezione di Latina, 2015. n. 114 e consiglio di Stato 2010, n. 9414).
Spiega dunque Frascherelli: “Il che significa che il Comune non può legittimamente opporsi alla installazione di antenne per la radiodiffusione nel suo territorio, ma potrebbe solo decidere di non concedere spazi e/o luoghi pubblici e quindi lasciare il "business" ai privati rinunciando così ad importanti risorse in parte corrente che, lo ricordo, sono quelle risorse con le quali l'amministrazione finanzia il turismo, la cultura e il sociale”.
Ad oggi il Comune non riceve nessun introito dal'installazione di impianti: “Oggi abbiamo complessivamente 29 impianti autorizzati nel nostro Comune; alcune strutture ospitano più gestori e nessuna è installata su immobili di proprietà comunale. Tengo a precisare che quello che il Comune autorizza in capo al gestore dell'impianto è una struttura generalmente composta da palo porta antenne, antenne/paraboliche e di apparati all'esterno a terra o all'interno degli edifici; le antenne vengono sostituite nel tempo in relazione alle variazioni della tecnologia ed infatti 4G, 3G, UMTS e GSM sono tecnologie che nel tempo hanno comportato la modifica degli impianti radianti”.
Prosegue poi il primo cittadino, citando le norme della legge regionale in materia di installazione degli impianti e quello che è il piano comunale: “L'art. 11 della Legge Regione Liguria n.10 dell'8 aprile 2012 prevede che la realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbani stiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ss. mm. e ii. tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. La disciplina approvata dal Comune è il Piano degli Impianti impugnato al Tar Liguria di cui alla sentenza sopra riportata e da questa annullato”.
“L'installazione e l'esercizio di reti di telecomunicazione - continua il sindaco Frascherelli -, nonché la prestazione di servizi ad esse relative, accessibili al pubblico, rappresentano inoltre attività di preminente interesse generale (D.P.R. 318/97). Gli impianti installati dai gestori delle predette attività rivestono il carattere di opere di pubblica utilità (art. 231 cod. postale — D.P.R. 156/73) e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza la realizzazione della relativa rete art. 4, comma 3, L.249/97 e art. 6, commi 25 e 26 del D.P.R. 318/97”.
“Infine la mozione della maggioranza parlamentare in data 8 ottobre 2019 che mi pare molto chiara ed esplicita circa quello che è l'orientamento del governo della Repubblica Italiana in merito. Vi invito a leggerla”.
Termina con una rassicurazione quindi l'analisi del sindaco, nel vigilare sul rispetto della legge da parte di chi vorrà installare sul territorio i propri impianti per le nuove tecnologie: “L'amministrazione vigilerà affinchè i limiti imposti dalla legge vengano rispettati. Limiti, lo ricordo, molto più severi rispetto a Stati anche a noi vicini. Al tempo stesso, rispetteremo la stessa legge laddove qualifica dette opere siccome di 'preminente interesse generale', 'opere di pubblica utilità' e 'opere di urbanizzazione primaria' ”.