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Attualità | 28 settembre 2019, 10:00

Loano, "Gran Fondo On Energy": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Albenga, Bardineto, Boissano, Borghetto S. Spirito, Calizzano, Ceriale, Cisano, Erli, Loano, Toirano, Villanova d’Albenga, Zuccarello

Loano, "Gran Fondo On Energy": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla "Gran Fondo On Energy" di ciclismo in programma il giorno domenica 29 settembre 2019 con partenza da Loano alle ore 10.30 ed arrivo a Loano alle ore 13.30 circa:

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona  n.  2019/3626   datato   24 settembre 2019 con il quale  - a seguito dell’istanza presentata dalla ASD G.S. LOABIKERS  con sede a Loano - Borgata  Borgarino  -  è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “GRAN FONDO ON ENERGY”, in programma il giorno domenica 29 settembre 2019 con partenza da Loano alle ore 10.30 ed arrivo a Loano alle ore 13.30 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente  della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Albenga, Bardineto, Boissano, Borghetto S. Spirito, Calizzano, Ceriale, Cisano, Erli, Loano,  Toirano, Villanova d’Albenga, Zuccarello;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-0526873-P del 18/09/2019;

VISTA la nota prot. n. 26969 del 13 settembre 2019 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sopraemerginata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota n. 14436 del 25/09/2019  nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA  la  nota  dell’Organizzazione della gara  nella  quale, tra l’altro, viene precisato il numero di corridori (oltre quattrocento) e che la macchina di “fine gara ciclistica” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta  minuti;

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

ORDINA

attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopracitata e la Ministeriale  300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008  per la gare di fondo e medio fondo, la sospensione temporanea della circolazione, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in occasione dello svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata “GRAN FONDO ON ENERGY”, per il giorno 29 settembre 2019 dalle  ore 10,30  circa  alle ore 13,30 circa, lungo il percorso della gara sopraindicata come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, considerate le citate indicazioni della Polizia Stradale, la sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 700) non potrà essere inferiore a due ore e non potrà superare le sei ore, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica” anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato attraversare la strada a veicoli e pedoni.

Inoltre è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

- L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

Comunicato Stampa

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