E’ ora del cambio stagionale anche per le gomme della nostra auto. Da ieri 15 aprile è scaduto l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo
Come in questi giorni in casa facciamo il cambio degli armadi e nella scarpiera sostituiamo gli stivali con i sandali, allo stesso modo dobbiamo preparare la nostra auto all’estate.
A breve le temperature saliranno fino ad arrivare al grande caldo estivo. Ecco che è necessaria la permuta delle gomme invernali con quelle estive che garantiscono in estate maggiore sicurezza data da uno spazio di frenata ridotto fino al 20% e al contempo offrono vantaggi economici e ambientali, ottimizzando il consumo di carburante e delle gomme stesse.
Le Ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, sono in vigore ogni anno dal 15 novembre al 15 aprile, in tutta Italia salvo estensioni temporali. Questa omogeneità temporale fu introdotta dalla Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2013, per consentire agli automobilisti di superare una sorta di “giungla” creata nell’arco di un paio d’anni. Fu un Provvedimento fortemente voluto da tutti, automobilisti in primis, resosi necessario dall’entrata in vigore della Legge 120 del 2010 che introdusse la possibilità (non l’obbligo) per i proprietari delle strade di emanare Ordinanze secondo le mutate norme del Codice della Strada. Infatti, nel nostro Paese è l’ente gestore dello specifico tratto stradale, che ha la facoltà di imporre o meno l’obbligo di circolare con dotazioni invernali: le Province, l’Anas, i Comuni, raramente le Regioni ed ovviamente i concessionari delle Autostrade.
Dal 2010 ad oggi, le Ordinanze, sono cresciute in modo esponenziale: basti pensare che oltre la metà delle Province italiane ha adottato provvedimenti, per la circolazione in inverno, con equipaggiamento invernale e che questi provvedimenti hanno coinvolto milioni di cittadini.
L’aumento delle Ordinanze è sicuramente dovuto al fatto che i soggetti preposti hanno registrato un deciso miglioramento della circolazione, una riduzione dei disagi e degli incidenti durante il periodo invernale, salvaguardando così la sicurezza propria e della collettività. Sostanzialmente tutti quelli che hanno emanato questi provvedimenti li hanno rinnovati anche negli anni successivi, a conferma ulteriore della bontà dei risultati conseguiti.
Ma l’utilizzo di pneumatici invernali è una regola per moltissimi automobilisti (almeno 4 su 10), anche senza Ordinanza.
Va ricordato che “nel periodo stagionale di riferimento”, cioè dal 15 novembre al 15 aprile, è consentito l’uso di pneumatici invernali, ovvero marcati, anche con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione, fino a Q (160 km/h). Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale, che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. Per ovviare ad errate interpretazioni, il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto, a coloro che montano gomme con codice di velocità inferiore, viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento può comportare, non solo significative sanzioni pecuniarie, ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. Gli automobilisti che montano pneumatici marcati M+S con le stesse caratteristiche prestazionali riportate a libretto o addirittura superiori, hanno tutto il tempo di fare il cambio gomme in quanto non hanno limiti temporali d’impiego.