Attualità - 15 marzo 2019, 12:45

"1^ Gran Fondo Città di Diano Marina" e "Savona Half Marathon": i provvedimenti di chiusura strade

Ecco quanto comunicato dalla Prefettura per il fine settimana nelle località indicate.

La Prefettura di Savona comunica i provvedimenti di chiusura strade in occasione dello svolgimento delle seguenti manifestazioni:

 

1^ GRAN FONDO CITTA’ DI DIANO MARINA”:

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona  n. 2019/997 datato 13/03/2019 con il quale  - a seguito dell’istanza presentata dalla ASD G.S. LOABIKERS  con sede a Loano, Via Borgata  Borgarino  - è stato autorizzato  lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “1° GRAN FONDO CITTA’ DI DIANO MARINA”, in programma il giorno 17/03/2019 con partenza  del tratto agonistico da Diano Marina  alle ore 10,30  circa,  ed arrivo nella medesima località alle ore 13,30 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso nell’ambito della provincia di Savona, si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-0146094-P  del  13/03/2019;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal legale rappresentante pro tempore  della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Alassio, Garlenda, Casanova Lerrone;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota   n. 7346  del  12/03/2019, nella quale si precisa che gli organizzatori dovranno concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota n. 3272 del giorno 8/03/2019  nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA  la  nota  dell’Organizzazione della gara  nella  quale, tra l’altro, viene precisato il numero di corridori (oltre quattrocento) e che la macchina di “fine gara ciclistica” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta  minuti;

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

O R D I N A

attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopra richiamata e le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo il giorno 17  marzo  2019 in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti per tutto il percorso della competizione sopraindicata compreso nell’ambito della provincia di Savona, come riprodotto nell’allegato programma, che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento,  per due ore o comunque fino a cessate esigenze - cessate esigenze che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” – dal momento del transito del primo concorrente.

Inoltre, in considerazione delle indicazioni contenute nel parere della Polizia Stradale sopra citato:

l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando  specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi e dovrà, comunque, ai sensi della nota della Questura sopra citata, concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

·     L’Organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;

·     durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-        è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-        è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

-         è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:

·     la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

·     gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

·     L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

·     gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

 

SAVONA HALF MARATHON 2019”:

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 2019/963 datato 12/03/2019   con il quale  - a seguito dell’istanza presentata dalla  Società A.SD. Podistica Savonese con sede a Quiliano – Via Diaz n. 33 è stato autorizzato lo svolgimento del percorso agonistico della manifestazione podistica  denominata “SAVONA HALF MARATHON 2019”, in programma il giorno 17 marzo 2019, con partenza del tratto agonistico da Savona alle ore 9,30 circa  ed arrivo a Savona alle ore 12,00 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Savona e Vado Ligure;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-0081337-A  del  12/02/2019;       

VISTO il parere favorevole della Questura di Savona espresso con nota prot. n. 4882 del 18 febbraio 2019  nella quale si precisa che gli organizzatori dovranno assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo tutto il percorso e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO il parere favorevole della Sezione Polizia Stradale di Savona espresso con nota prot. N. 2452 in data 8 marzo 2019 nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA la nota dell’Organizzazione della gara nella quale, tra l’altro, è stato precisato il numero di corridori (circa 600) e che il veicolo di “fine gara” sarà posizionato rispetto alla testa della gara dopo 2 ore e 30 minuti e viene altresì richiesta a questa Prefettura una chiusura al traffico dalle ore 9,30 alle ore 12,00 sul percorso di gara;

RITENUTO di dover disporre ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione della circolazione in occasione della competizione agonistica podistica denominata “SAVONA HALF MARATHON 2019”, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per il giorno 17 marzo 2019 lungo il percorso della competizione sopraindicata come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 sul percorso di gara (fino al passaggio del veicolo di chiusura gara che sarà posizionato, dopo 2 ore e 30 minuti rispetto alla testa della gara).

Inoltre, sempre in considerazione delle indicazioni contenute nella nota della Polizia Stradale sopra citata:

l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi e dovrà comunque, ai sensi della nota della Questura sopra indicata, assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo tutto il percorso e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

Inoltre, durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-  è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-  è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

-    è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

-   è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza

DISPONE

Altresì che:

·     gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

·     E’ fatto obbligo di dare la massima diffusione al presente provvedimento informandone, attraverso i consueti canali di comunicazione gli utenti della strada e le popolazioni interessate.

·     L’Ente organizzatore e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione, che verranno immediatamente rapportate alla Prefettura.

·     La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

Comunicato Stampa