- 12 gennaio 2019, 10:18

Misure anti-alcol: ordinanza estesa anche a Cornigliano

Garassino: "E’ per noi importante andare ad applicare un efficace strumento su un territorio in cui vogliamo combattere il degrado lavorando per la sicurezza dei cittadini"

Si estende al quartiere di Cornigliano, con le stesse modalità di limitazione valide per l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest e per Certosa e Rivarolo, l’ordinanza che vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche nonché restrizioni per circoli e locali che vendono alcol.

«L’estensione dei divieti in un perimetro come quello di Cornigliano – dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli – risponde a richieste pervenute fortemente dal territorio, abitanti e anche commercianti. Un provvedimento adottato per arginare gli episodi di degrado e risse che si verificano a causa di un consumo smodato di bevande alcoliche, spesso vendute da finti circoli o minimarket. Vogliamo combattere ogni abuso, sia di consumo che di vendita, e riportare vivibilità, difendendo anche il sano commercio, in un quartiere importante come Cornigliano».

«E’ per noi importante andare ad applicare un efficace strumento su un territorio in cui – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – vogliamo combattere il degrado lavorando per la sicurezza dei cittadini. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».

Il perimetro territoriale all’interno del quale vige il divieto (fino al 31 marzo 2019) è definito dalle seguenti vie, in esso comprese:

Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria;

Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);

Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo, Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese);

Queste le disposizioni nel dettaglio

1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

2) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

3) Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, Documento firmato digitalmente magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;

4) I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

5) Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;

6) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l 'indicazione degli orari sopra stabiliti;

7) Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).

Comunicato stampa