Val Bormida - 28 giugno 2018, 16:26

Al via in Liguria i tirocini estivi di orientamento

Costi (Confartigianato): "Strumento snello, semplice, realizzato in accordo con la nostra associazione per rispondere in modo efficace alle esigenze delle imprese"

 

«Uno strumento, studiato ad hoc per disciplinare il tirocinio estivo, caratterizzato da snellezza e semplicità di procedure. Una risposta concreta alle esigenze delle imprese liguri, soprattutto quelle attive nel settore turistico, ma allo stesso tempo, viene offerta la possibilità ai più giovani di approcciare, magari per la prima volta, il mondo del lavoro, in un momento in cui sono liberi da impegni di studio». È il commento di Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria, alla notizia dell'approvazione, da parte della giunta regionale, degli schemi di Convenzione e di Progetto formativo individuale, in riferimento all’articolo 8 della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento.

In vigore dal 1 luglio, il tirocinio estivo di orientamento di tipo extracurriculare, realizzato sulla base di un progetto formativo individuale concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, viene svolto al di fuori dai piani di studio o formativi, ed è quindi diverso dai tirocini curriculari, come quelli attivati, per esempio, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Il tirocinio estivo si rivolge a giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al terzo anno scolastico.

«In accordo con le richieste avanzate dalla nostra associazione – precisa Costi – lo strumento pone particolare attenzione ad alcune linee guida del tirocinio estivo di orientamento, quali l'indennità di partecipazione, la durata e la proroga». Nel dettaglio, la durata minima di un tirocinio estivo non può essere inferiore a quattordici giorni. La durata massima corrisponde all'arco temporale compreso tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico, formativo o accademico in corso e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo. La proroga del tirocinio nello stesso soggetto ospitante è consentita fino a un periodo massimo di tre mesi e rinnovata per non più di tre anni consecutivi. Inoltre, può essere riconosciuta un’indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio, che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all’attività svolta.

 

c.s.