Questa sera ad Alassio l’Europarlamentare Alberto Cirio parteciperà all’incontro organizzato da Donnedamare insieme al Sindaco di Alassio Enzo Canepa, al Consigliere regionale Angelo Vaccarezza, e Bettina Bolla, Presidente di Donnnedamare per parlare del futuro dei balneari (VEDI ARTICOLO ).
“A voi lo avrà chiesto l’Europa, ma a noi lo ha detto Frits Bolkestein - La parola all’ex Commissario Europeo” questo l’eloquente titolo dell’incontro resosi necessario dopo l’incontro con il “padre” della tanto contestata direttiva alla quale ha dato il nome (VEDI ARTICOLO ).
Sebbene all’incontro sarà presente il sindaco Enzo Canepa ed Angelo Vaccarezza consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia che lo sosterrà durante la campagna elettorale, la Lista Civica Melgrati Sindaco coglie la palla al balzo per rivolgersi a Cirio sul tema baneari (considerando anche il fatto che in lista con Melgrati sono presenti Schivo – figlia del presidente dell’associazione balneari – e Invernizzi – la cui famiglia gestisce uno stabilimento balneare).
Si legge nella lettera aperta: “Ci pregiamo di sottoporre alla Sua cortese attenzione e nella Sua qualità di Europarlamentare, la proposta di seguito illustrata, relativa alla proposta dell'ex Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno della UE, Frits Bolkestein, in tema di Concessioni Demaniali Marittime considerato il suo intervento al summit organizzato dall'associazione Donnedamare:
I primi Trattati stipulati a livello europeo tutelano “l’homo hoeconomicus ”, in quanto portatore di diritti esclusivamente di natura economica. Da ciò ne è derivato uno sbilanciamento, attualmente ancora presente, ma destinato a scomparire, a favore dei diritti economici e a scapito dei diritti fondamentali.
La svolta è rappresentata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, nel quale la “Carta dei diritti fondamentali” viene integrata nel primario diritto europeo, rendendo i princìpi in essa sanciti giuridicamente vincolanti, in primis l’art. 15, il quale afferma che “ogni individuo ha il diritto di lavorare”, mentre nel preambolo è specificato che “Essa (L’Unione) pone la persona al centro della sua azione ”.
Da queste premesse ne deriva la necessità di filtrare le conclusioni derivanti dall’applicazione dei principi discendenti dai Trattati con la “novità” costituita dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La realtà delle concessioni demaniali marittime in Italia è una realtà del tutto peculiare, connotata da caratteri di “tipicità” e volta ad individuare un prodotto “made in Italy”, strettamente connesso con il territorio e la popolazione residente in quel territorio: quattro sono gli elementi caratterizzanti la struttura tipica del prodotto “concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative ”:
1) l’istituto della concessione che trova nel codice della navigazione una disciplina “speciale”,
2) l’impresa a “carattere prettamente familiare” sia essa ditta individuale o società,
3) il territorio,
4) la “simbiosi mutualistica” tra i primi tre elementi.
Le concessioni in Italia si caratterizzano per essere delle “micro imprese a carattere familiare”, ben lontane dalle “commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico” citate in molte sentenze o dei “grandi lavori d’infrastruttura” di cui si parla nella Comunicazione interpretativa della commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000. La micro impresa italiana, a cui si fa riferimento è finanziariamente ben gestita, investe, crea occupazione, fa lavorare l’indotto, ha direttamente ed indirettamente ricadute positive per il territorio in cui opera e per la popolazione residente: un fiore all’occhiello del “made in italy”.
La micro impresa a carattere familiare è intimamente collegata con “il territorio” in cui è presente da un punto di vista oggettivo ma anche soggettivo:
- soggettivamente: perché i gestori normalmente risiedono nel territorio, vi investono e contribuiscono agli introiti della finanza locale, creando in questo modo un circolo virtuoso,
- oggettivamente: perché l’attività delle imprese nasce grazie alla particolare conformazione del territorio.
Ricordiamo come il “criterio della territorialità” rilevi anche per un altro aspetto che merita di essere sottolineato: nel Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370 del 2007 è previsto che “la diversa organizzazione territoriale degli Stati membri” giustifichi una “deroga espressa ai principi dell’evidenza pubblica”: si ritiene di poter aggiudicare i contratti direttamente, cioè senza che sia preventivamente esperita una procedura di gara (nello stesso Regolamento (23) è previsto che per motivi di opportunità “la gara … non sia obbligatoria quando il contratto … abbia per oggetto somme di modesta entità…” ed all’art. 5 punto 4 si precisa che “…le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti … il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 di euro…”).
Le micro imprese concessionarie di beni demaniali, nella stragrande maggioranza non hanno grande rilevanza economica, come invece può averla un porto turistico e “strutturalmente” non sono equiparabili alle imprese che operano nel settore degli appalti o alle imprese che operano nelle concessioni di grandi opere, in quanto l’attività di acquisizione di nuove commesse è estranea al loro oggetto sociale; la loro attività inizia e si svolge nella gestione e nel mantenimento del bene, che rappresenta, per le famiglie che vi lavorano, l’unica fonte di sostentamento.
La “tipologia di investimento” delle micro imprese è del tutto peculiare:
l’investimento, per prima cosa, è necessario sia realizzato ad ogni stagione, è in funzione del mantenimento in buono stato delle strutture e quindi in ultima analisi finalizzato anch’esso al mantenimento di coloro che vi lavorano.
In sintesi possiamo affermare che le imprese turistico ricreative:
- strutturalmente: non sono equiparabili alle altre imprese,
- territorialmente: presentano caratteristiche oggettive e soggettive del tutto peculiari,
- sono a carattere prevalentemente familiare,
- per tipologia di investimento: si caratterizzano per una ristrutturazione stagionale,
- per tipologia di concessioni: possiamo ritenerle concessioni miste.
Sulla base di queste ed ulteriori considerazioni si ritiene che tale tipologia di imprese possa e debba essere esclusa dall’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare non è comprensibile come si possa giungere ad affermazioni e soluzioni che determinerebbero conseguenze disastrose per gli attuali concessionari in violazione dei più alti valori contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Ora, Ill.mo Europarlamentare Alberto Cirio, ci preme di informarLa che la su estesa proposta fu già oggetto di considerazione da parte della Segreteria dell’Ottava e Decima Commissione Senatoriale presieduta dal Senatore Luigi Grillo e solo la prematura interruzione della legislatura impedì allora la definizione dell’argomento.
Per i su esposti motivi ed ai fini della tutela del futuro delle imprese del settore, di cui qui ci facciamo umili portavoce nel complicato momento socio-economico in cui versa la nostra Nazione, ci pregiamo quindi di sottoporre nuovamente alla Sua attenzione questa delicata vicenda, certi che la Sua eccellenza morale ed il Suo alto senso della responsabilità saranno sicuramente sensibilizzate nel merito".