Politica - 06 marzo 2018, 15:42

La proposta di LoaNoi: "A Loano troppe tasse. Dilazioniamo eventuali arretrati in base al carico"

I consiglieri comunali di LoaNoi chiedono di aggiornare l'articolo 16 del regolamento comunale: "Vecchio e inadeguato, addirittura con degli importi riportati in lire"

La lista civica LoaNoi, in occasione di numerose sedute del consiglio comunale, ha pubblicamente ribadito che a Loano la pressione fiscale sui cittadini è eccessiva, descrivendola come una “tra le più alte della zona”.

Ora arriva la proposta, presentata al sindaco, al presidente del consiglio comunale e a tutto il “parlamentino” loanese con la richiesta di inserirla al più presto tra i punti all’ordine del giorno. Il suggerimento di LoaNoi è quello di consentire una più fluida rateazione delle tasse comunali.

Nella proposta si legge: “L’articolo 16 del regolamento comunale, in materia di dilazioni di pagamento, oggi risulta del tutto inadeguato (anche sotto il profilo formale: basti dire che alcuni importi vengono ancora espressi in Lire) alla situazione economica del Paese, da qualche anno interessata da una congiuntura economica negativa che spesso non consente a cittadini ed imprese in crisi di poter assolvere con regolarità ai propri adempimenti tributari”.

“Ricordiamoci – prosegue LoaNoi – che anche l’agenzia delle Entrate che gli Enti di riscossione da qualche anno a questa parte  hanno provveduto a modificare le procedure di dilazione dei debiti tributari in senso più favorevole al contribuente”. Da qui il suggerimento, che riportiamo di seguito punto per punto. LoaNoi, infatti, chiede di cambiare il suddetto articolo 16, così:

La modifica dell’art. 16 del Regolamento Generale Delle Entrate del Comune di Loano sulla base delle seguenti indicazioni:

 

“1. Le Rateizzazioni si applicano:

- ai carichi arretrati di tributi comunali (Imu, Ici, Tarsu, Tari)  risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva;

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all’approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;

- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;

- all’istituto dell’accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

 - quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00;

- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;

- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

3. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

4. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00 nei seguenti limiti:

- da € 0,00 a € 1000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;

- da € 1000,01 a € 3000,00  fino ad un massimo di 15 rate mensili;

- da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 30  rate mensili;

- oltre 10000,00 fino a un massimo di 40 rate

5. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo di cui al comma 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

6.La domanda di rateizzazione deve essere presentata all’ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

7.La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente all’Ufficio Tributi  o al Protocollo generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

8.La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo o di cartella di pagamento, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento/cartella di pagamento  definitivi, deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell’avviso di accertamento. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell’atto. Sull’importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

9. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive per debiti inferiori ad euro 3.000 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Per debiti superiori la decadenza opera in caso di mancato pagamento di 4 rate anche non consecutive.  Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

10.Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore incrementato  alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. 2.

11. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta”.

 

A. Sg.