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Politica | 20 dicembre 2017, 13:25

Ok all'emendamento "Salva discontinui", maggiori certezze per i vigili del fuoco precari

Soddisfazione da parte del presidente AND Mazzarella: "Vittoria storica senza precedenti in Italia"

Ok all'emendamento "Salva discontinui", maggiori certezze per i vigili del fuoco precari

È passato ieri notte a Roma l’emendamento “salva discontinui” inerente ai vigili del fuoco precari in attesa di stabilizzazione.

Soddisfazione da parte dell’Associazione Nazionale Discontinui con a capo Carlo Mazzarella: “L’emendamento è stato firmato in commissione a Roma i parametri per la stabilizzazione di tutti i precari dei Vigili del Fuoco. È una vittoria storica mai successa in Italia. Adesso aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

L’emendamento  è stato firmato da Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Boldrini Paola, D’incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valente, Baruffi, Giuditta Pini.

Nel testo dell'emendamento si legge: "All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

 

a) Dopo il comma 171 inserire i seguenti:

"171 - bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l’assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell’anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all’anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.

171 - ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1 ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo.

171 – quater.  All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l’anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

 

b) Al comma 174, primo periodo sostituire le parole “da 171 a 176” con le parole “171, 171-ter, 171-quater e 176”.

c) Al comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all’art. 19 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l’assunzione  del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.

Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.

Con decreto del Ministro dell’Interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell’idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell’assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l’attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato". 

Mara Cacace

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