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Attualità | 03 giugno 2017, 16:00

Omicidio Stradale e Lesioni Stradali: cosa è successo ad un anno dall'entrata in vigore della legge

Di recente sono state diffuse anche le statistiche relative agli incidenti stradali verificatisi nell’ultimo anno, ed i numeri sembrano avere per ora deluso le aspettative

Omicidio Stradale e Lesioni Stradali: cosa è successo ad un anno dall'entrata in vigore della legge

A distanza di un anno dall’entrata in vigore della L. 41/2016, possiamo tentare un primo bilancio sui nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

Negli ultimi mesi, infatti, i Tribunali italiani hanno iniziato ad emettere le prime sentenze di condanna applicando la nuova normativa.

Ma non solo.

Di recente sono state diffuse anche le statistiche relative agli incidenti stradali verificatisi nell’ultimo anno, ed i numeri sembrano avere per ora deluso le aspettative.

Ma andiamo per ordine.

 

Il contenuto della normativa

Prima di procedere all’analisi dei dati diffusi dal Ministero, sarà senz’altro utile un breve accenno alla normativa di riferimento.

Come sappiamo, queste disposizioni sono state introdotte dal legislatore dopo un lunghissimo iter parlamentare e sulla spinta dell’opinione pubblica che, allarmata dal crescente numero di sinistri, spesso anche mortali, pretendeva un inasprimento delle pene per i responsabili.

Il testo definitivamente approvato ha tuttavia destato numerose polemiche sia sotto il profilo dell’effettiva necessità di queste misure, sia sotto il profilo della risposta sanzionatoria.

 

Le disposizioni incriminatrici di cui agli art. 589-bis e 590-bis c.p. vanno infatti a punire i conducenti di veicoli a motore che cagionino ad un soggetto terzo la morte o le lesioni (gravi o gravissime):

-           per colpa, con violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale;

-           ovvero sotto l’effetto di alcool (con un tasso superiore ai 0.8 g/l) o di sostanze stupefacenti.

 

A differenza di quanto tratteggiato dalla proposta di legge – laddove si era ipotizzata la creazione di una nuova categoria di elemento soggettivo, a metà strada tra la colpa e il dolo – si è infine optato per la creazione di due nuove fattispecie autonome di reato colposo, cui vanno ad aggiungersi una serie di circostanze aggravanti che, per il particolare disvalore che le connota, determinano un notevole incremento di pena. Pensiamo per esempio alla fuga del conducente responsabile, che determina un aumento di pena da un terzo a due terzi, con la previsione di una pena minima di cinque  anni in caso di omicidio, e di tre anni in caso di lesioni gravi o gravissime.

Altri aggravamenti sono invece previsti per le ipotesi di omicidio o lesioni verificatesi a seguito di gravi violazioni del Codice della Strada, quali il transito con semaforo rosso, l'investimento di pedoni sulle strisce pedonali, l'esecuzione di inversioni ad “U”, l’ elevato superamento dei limiti di velocità, e così via.

 

Restano invece esclusi – per una precisa scelta, che, invero, ha fatto molto discutere - i casi in cui l’omicidio o le lesioni siano stati causati dal conducente positivo al test alcolemico in misura inferiore a 0,8 g/l ovvero quando le lesioni cagionate non si possano considerare “gravi” o tali da determinare una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore ai quaranta giorni (in tal caso, tornerà ad applicarsi la fattispecie di lesioni colpose, che prevede pene assai più lievi e, soprattutto, la procedibilità a querela).

 

In tema di lesioni stradali, la condotta non aggravata è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno, ma la pena può salire ad un massimo di tre/cinque anni se il conducente si trova in stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcol o sostanze stupefacenti (ed in caso di fuga, la pena può ulteriormente aumentare sino ad otto anni e quattro mesi).

Per l’omicidio stradale è, invece, prevista la reclusione da due a sette anni, ma qualora il fatto sia commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la pena può salire sino ai dodici anni, per poi aumentare ancora da uno a due terzi in caso di fuga (così, per complessivi diciotto anni).

 

Trattasi, a ben vedere, di una risposta sanzionatoria particolarmente severa, che poco si discosta, nell’ipotesi più grave, da quella che l'art. 575 c.p. prevede per l'omicidio volontario (non meno di ventuno anni di reclusione); laddove tuttavia il disvalore è, all’evidenza, ben più elevato, posto che nel primo l’evento morte è preso di mira e voluto dall’agente, mentre in caso di omicidio stradale si versa in ipotesi di colpa e, quindi, nella situazione esattamente contraria  in cui il soggetto non ha di mira il raggiungimento di quel risultato, che tuttavia si verifica per imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero alla violazione di regole  di condotta.

Il nostro ordinamento, invero, già aveva preso in considerazione l'ipotesi di omicidio causato dal conducente in stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze stupefacenti), sanzionandola con pene altrettanto elevate.

Di conseguenza, non poche voci si sono levate dalle schiere dei giuristi per sminuire la portata innovativa della riforma, nonché la sua coerenza rispetto all'impianto sanzionatorio  complessivamente considerato.

 

Portata innovativa hanno invece sicuramente le norme che prevedono l'arresto obbligatorio per i casi di omicidio stradale aggravato che presentino un maggior disvalore, mentre per quanto riguarda le lesioni stradali aggravate l'arresto rimane solamente facoltativo.

 

Infine, per il caso di rifiuto del conducente a sottoporsi agli accertamenti strumentali necessari per stabilire se stesse guidando in stato di ebbrezza alcolica, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'art. 359-bis c.p. autorizza ora il Pubblico Ministero a disporre l’accertamento coattivo.

 

Il periodo di revoca della patente varia invece a seconda delle circostanze del reato, del tipo di infrazione commessa e del numero di feriti o morti. Così, per l'omicidio colposo si passa da un periodo minimo di revoca pari a cinque anni, che sale a dieci in caso di manovre azzardate (inversioni di marcia, transito con semaforo rosso, elevato superamento del limite di velocità), per arrivare ai quindici per la guida in stato di ebbrezza ed infine ai trent’anni di revoca nel caso in cui il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di soccorso della vittima e si sia dato alla fuga (il famoso “ergastolo della patente” che, per motivi di compatibilità costituzionale, non poteva avere durata perpetua e si è perciò fissato nell’anzidetta misura).

 

Le prime sentenze in tema di omicidio stradale

A distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, si contano ancora sulle dita di una mano le sentenze in tema di omicidio stradale.

Stante l'asprezza del trattamento sanzionatorio previsto per questi reati, non vi è da stupirsi se nella maggior parte dei casi gli imputati abbiano optato per procedimenti speciali quali il rito abbreviato o il patteggiamento, che consentono al reo di beneficiare di una riduzione della pena sino ad un terzo.

In un primo caso, ad Aosta, un giovane di 29 anni – accusato di aver causato la morte del proprio passeggero a seguito di un incidente automobilistico – ha patteggiato la pena di ventisei mesi di reclusione, beneficiando così di misure alternative al carcere. Stando alla ricostruzione dei fatti il giovane stava guidando con un tasso alcolemico pari ad 1,40 g/l, quando avrebbe perso il controllo della propria autovettura, provocandone il rovesciamento laterale: il passeggero, che non indossava le cinture, sarebbe quindi stato sbalzato fuori dell'abitacolo, riportando gravi lesioni che, nel giro di pochi giorni, ne hanno determinato la morte.

 

Di poco successiva, una sentenza del Tribunale di Savona ha invece condannato ad otto mesi di reclusione (pena sospesa) un avvocato milanese che, effettuando imprudentemente un'inversione ad “U”, lo scorso luglio uccise ad Albisola una giovane promessa della pallavolo ligure.

In questo caso il conducente non aveva assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, ma si era reso colpevole di una grave violazione del Codice della Strada. Chiedendo il rito abbreviato ha comunque potuto beneficiare di uno sconto di pena pari ad un terzo.

 

Ben più pesante è invece la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti dei due partecipanti ad una corsa clandestina che nel giugno del 2016 causarono la morte di una giovane.

In questo caso il Giudice dell' Udienza Preliminare ha condannato gli imputati ad undici e sette anni di reclusione, nonché al risarcimento di 15.000,00 Euro all'Associazione delle Vittime della Strada, oltre alle provvisionali per le altre parti civili: 80.000,00 Euro a testa per i genitori della vittima, 60.000,00 Euro per il fratello, 50.000,00 euro per la sorella e 20.000,00 Euro per la cognata.

Anche in questo caso, su richiesta degli imputati, il procedimento si è svolto secondo le forme del rito abbreviato.

 

 

I dati della Polizia Stradale

Sotto il profilo statistico, la nuova normativa in tema di omicidio e lesioni stradali sembra avere prodotto scarsi risultati.

A differenza della disciplina della patente a punti, che aveva provocato un calo degli incidenti superiore al 20% in un solo anno, a seguito dell'entrata in vigore della L. 41/2016 si è infatti registrata una limitata riduzione dei sinistri.

A fine 2016 gli incidenti mortali erano scesi solamente del 4,8 %, mentre le lesioni si erano ridotte appena del 3,7%; a distanza di un anno, gli incidenti sembrano essere invece diminuiti del 6,7%.

Non un grande traguardo, per ora.

C'è però da scommettere che quando saranno emesse nuove sentenze – e i media avranno enfatizzato la severità delle pene comminate e la durata della revoca della patente – è probabile che la popolazione sia maggiormente “sensibile” ai rischi in cui si può incorrere mettendosi alla guida con troppa disinvoltura.

Pertanto, non ci resta che aspettare che i Tribunali facciano la loro parte, decidendo sui casi specifici e così sviluppando nella collettività quell'effetto deterrente che, più di ogni altro sentimento – più ancora del senso civico – può condizionare la condotta dei cittadini e, chissà, forse anche ridurre i gravi incidenti stradali.

Avv. Alessandro Viglione - Avv. Luca Blengio

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