Via libera della Camera alla Legge di bilancio 2017 che passa adesso all'esame del Senato. Tra i principali provvedimenti per le aree montane segnaliamo i seguenti:
- all'articolo 1, comma 344, è disposto l'esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. L'esonero è stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate;
- sempre all'art. 1 si modifica il comma 3, nel quale, in relazione alla nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi dell'articolo medesimo dal 2017 in poi, si stabilisce al capoverso 380-novies che i vigenti criteri di ripartizione del Fondo si applicano solo fino al 2016. L'emendamento esclude dalla nuova disciplina le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione;
- si aggiunge poi il comma 3-bis, nel quale, modificandosi l'articolo 20, comma 1-bis del decreto- legge n. 95/2012 suddetto si eleva dal 40 al 50%, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione;
- si aggiunge ancora il comma 9-bisil quale prevede che possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali;
- innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, commi 45 e 46);
- ripristinata l'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (art. 1, comma 47);
- istituito un fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Il fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera d), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b). Nel corso dell'esame in sede referente, sono poi stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il risanamento ambientale e le bonifiche, e, nell'ambito delle infrastrutture, gli interventi relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto;
- introdotta una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi;
- inserito l'art. 11-bis, che prevede che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601 del 193 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali). A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n.23 del 2011, ai fini dell'esclusione dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie disposta dal medesimo comma 4;
- prevista l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).