La Corte d’Appello di Firenze nella seduta del 12.11.2015, con sentenza 757/2015, ha accolto il ricorso di 12 docenti precari livornesi (ora entrati in ruolo) che nel 2011 ricorsero al giudice del lavoro di Livorno ed ottennero in primo grado una sentenza positiva, nei confronti della quale l’amministrazione ricorse in appello . La Corte d’Appello di Firenze ha accolto le richieste dell’avv. Marco Guercio, che ha patrocinato il ricorso dei Cobas Scuola, ed ha accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e condannato il MIUR “al pagamento delle differenze retributive derivanti dal calcolo dell’anzianità e della progressione stipendiale da determinarsi come se i periodi lavorativi fossero stati a tempo indeterminato e continuativi di ruolo (nell’ambito della prescrizione dei cinque anni anteriori alla notifica del ricorso di primo grado) e “al pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali della domanda giudiziale”.
Il GdL di Lucca ha accolto, con sentenza n. 3 del 12.1.2016, il ricorso di 11 docenti precari (tra cui Sebastiano Ortu , membro dell’ Esecutivo nazionale Cobas) patrocinato sempre dall’avv. Marco Guercio, per conto dei Cobas Scuola, sancendo il diritto al riconoscimento degli effetti giuridici e degli scatti di anzianità maturati dal 23 12.2005. I ricorrenti hanno diritto a percepire gli arretrati calcolati sulla base delle differenze retributive spettanti più gli interessi legali e l’eventuale maggiore importo dovuto alla rivalutazione monetaria. In particolare, la dott.ssa Susanna Messina ha evidenziato come il D. Lgs n. 297 /94, che esclude il personale non di ruolo dall’attribuzione degli scatti di anzianità, violi il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto dall’Accordo Quadro allegato alla direttiva europea n. 1999/70, non ravvisando la presenza di “elementi precisi e concreti” che giustifichino in modo oggettivo tale disparità di trattamento. In linea con il principio della gerarchia delle fonti del diritto, il GdL ha disapplicato la fonte nazionale e applicato la fonte europea.
Afferma Cobas "Va rilevato come ancora una volta sia stato necessario adire la giustizia ordinaria perché fossero riconosciuti dei diritti palesemente violati dalla legislazione nazionale: lo Stato fa cassa sulla pelle dei precari risparmiando non solo perché non paga loro lo stipendio estivo, ma anche perché li paga sempre con lo stipendio iniziale anche dopo decenni di servizio; inoltre, in base alla sentenza di Firenze, lo Stato ricorre al lavoro precario in modo abusivo e illegittimo. In questo modo si comporta peggio anche del padronato privato che, quando ricorre al lavoro precario regolare, deve comunque rispettare le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e il limite massimo dei 36 mesi. Purtroppo, come è noto, le sentenze valgono solo per i ricorrenti fino a quando lo Stato mantiene in vigore l’assurda discriminazione prevista dalla normativa nazionale, che tra altro viola in modo palese anche il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.
Alla luce di queste sentenze i Cobas stanno organizzando altri ricorsi per i precari docenti e Ata e i docenti neoimmessi in ruolo che invitano anche a mobilitarsi per ottenere per via legislativa il riconoscimento dei loro diritti e per porre un argine alla discriminazione.