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Politica | 08 novembre 2014, 15:00

Pietra Ligure, assegnazione deleghe ai consiglieri comunali: il TAR dà ragione all'amministrazione Valeriani

Respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale la domanda cautelare avanzata dai consiglieri di minoranza Bonfiglio, Mattea, Cutturini e Carrara

Pietra Ligure, assegnazione deleghe ai consiglieri comunali: il TAR dà ragione all'amministrazione Valeriani

Nessuna irregolarità nell'assegnazione delle deleghe ai consiglieri comunali di Pietra Ligure Paolo Fontana, Francesco Amandola e Giacomo Negro.

Dopo mesi di botta e risposta in seno al consiglio comunale di Pietra Ligure, oggi arriva dunque da parte del TAR la risposta alla domanda cautelare avanzata dai consiglieri di minoranza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti trasmesso questa mattina al Comune l’ordinanza con la quale viene respinta la richiesta avanzata da Carla Mattea, Anna Bonfiglio, Mario Carrara e Giancarlo Cutturini.

Il TAR obbliga inoltre i quattro consiglieri di minoranza a pagare le spese legali del Comune, che sono di mille euro.

“Nel merito dell'ordinanza, sottolinea il sindaco Dario Valeriani, si evince che ho rispettato sia il dettato del Testo Unico per gli Enti Locali, legge 267/2000, sia lo Statuto del Comune”.

“Il giudizio del TAR segue quindi lo stesso giudizio già trasmesso in precedenza dal Prefetto di Savona e dal Ministero degli Interni” conclude il primo cittadino.

 

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ordinanza:

 

 

                            R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 995 del 2014, proposto da:Anna Bonfiglio, Mario Carrara, Carla Mattea, Giancarlo Cutturini, rappresentati e difesi dall'avv. Monica Piccirilli, con domicilio eletto presso Daniela Fonti in Genova, Via Sestri N. 23/A/Int. 3;                                            contro Comune di Pietra Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;nei confronti di Amandola Francesco, Paolo Fontana, Giacomo Negro; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento n. 11 datato 5.6.2014 avente ad oggetto delega diVisto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietra Ligure;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Considerato che non può essere del tutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’amministrazione civica;considerato nel merito che il comune resistente non risulta avere una popolazione superiore ai quindicimila abitanti, sì che ad esso non si applicano i primi comma dell’art. 64 del d.lvo 18.8.2000, n. 267;considerato che lo statuto ammette la figura del consigliere delegato;considerato che le spese della fase cautelare devono seguire la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, vista lanatura delle questioni affrontate;                                             

P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)Respinge la domanda cautelare e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della fase sopportate dal comune che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:Giuseppe Caruso, PresidenteRoberto Pupilella, ConsiglierePaolo Peruggia, Consigliere, Estensore


 

 

r.g.

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