Una lettera aperta al Presidente del Consiglio Comunale di Savona per proporre di modificare lo Statuto comunale della città della Torretta. Mittente della missiva, il cui sottotitolo recita: "Vorrei partecipare...ma lo Statuto non me ne dà la possibilità", la Creative Commons degli OSTinati.
L’associazione avrebbe infatti comparato il testo savonese con lo Statuto di Torino e Milano e spiega che :” si possono notare ritardi che vanno colmati”. Obbiettivo finale delle modifiche creare: “un processo di partecipazione compiutamente realizzata cioè nata da un virtuoso mix tra forma diretta e forma rappresentativa di democrazia”.
Di seguito il testo completo della lettera e le differenze nei tre statuti:
"LETTERA APERTA
Spett. Presidente del Consiglio Comunale di Savona,
e per conoscenza
Spett. Presidenti della Prima e della Terza Commissione Comunale di Savona,
chiediamo di essere ascoltati dalle commissioni competenti (la Prima se intendete la proposta riconducibile ai regolamenti oppure la Terza se la intendete riconducibile all'ambito del decentramento, o di entrambe riunite) relativamente alle tematiche di Proposta di Modifica dello Statuto Comunale al fine di favorire il compimento di un processo efficace di democrazia partecipata.
Alleghiamo una scheda comparativa del nostro Statuto Comunale con quello di due importanti Comuni Italiani.
Vi ringraziamo per la Vostra disponibilità.
Cordiali saluti
La Creative Commons Community degli OSTinati
IL PERCHÉ DI QUESTO INCONTRO
Spett. Presidenti, Spett. Consiglieri,
vorremmo condividere con voi i primi passi verso un processo di partecipazione compiutamente realizzata cioè nata da un virtuoso mix tra forma diretta e forma rappresentativa di democrazia.
La prima domanda da porci: esiste a Savona un apparato giuridico adeguato?
Da un'analisi comparata dello Statuto di Savona e di quello di altri comuni, ad es. Milano e Torino, si possono notare ritardi che vanno colmati.
Esempi
· lo Statuto non può essere modificato dai cittadini
· manca il referendum abrogativo (c’è solo quello consultivo)
· manca la proposta di delibera di iniziativa popolare
· manca un regolamento sulla partecipazione popolare
sopravvive, curiosamente, quello delle Circoscrizioni (viceversa abolite dalla legge nazionale)
Articolo 34 Gli organi delle circoscrizioni di decentramento Abrogato
Articolo 35 Funzioni delle circoscrizioni
Articolo 35-bis Elezione del consiglio circoscrizionale
Inoltre
Art.6 Il referendum (solo consultivo ndr) non può avere per oggetto:
a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
d) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
e) bilanci preventivi o consuntivi;
f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g) disposizioni del presente statuto.
Infine
DISPOSIZIONE TRANSITORIA RIFERITA ALL'ART. 34 E ALL’ART. 35-BIS
1. Vengono mantenute le circoscrizioni di decentramento vigenti e il numero di seggi previsto per ciascuna circoscrizione alla data del 31 dicembre 2000 fino alla modificazione del regolamento sul decentramento.
Modalità di revisione dello statuto Abrogato
Statuti a confronto
Se prendiamo come metro di paragone gli Statuti di due importanti Comuni Italiani (Milano e Torino), che hanno avuto tra l’altro giunte con tradizioni politiche differenti possiamo notare che
COMUNE DI MILANO
Art 3 comma 2
La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 50 richiedenti, è presentata al Protocollo Generale per l'inoltro al Settore Affari Generali, il quale, avendo verificato ed eventualmente corretta la formulazione sotto l'aspetto formale, entro 15 giorni dal ricevimento, consegna, dopo i necessari riscontri in ordine alla regolarità delle sottoscrizioni, i fogli vidimati in unica data (coincidente con quella di consegna) e riportanti il testo della proposta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
COMUNE DI TORINO
Articolo 13 Comma 1
I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.
Articolo 17 - Referendum abrogativo
1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale".