La relazione della Commissione Europea sulla violenza di genere li ha individuati come elementi responsabili di un fenomeno esteso che riguarda l’intero pianeta ma che in Europa assume contorni più preoccupanti visto il livello di legislazione avanzata sui diritti umani rispetto ad altre Nazioni.
Segno evidente che le legislazioni, di per sé, non sono sufficienti se non sono accompagnate da progetti culturali che possano effettivamente incidere su fenomeni così radicati.
L’Unione Europea ha espresso degli “Orientamenti” specifici ponendo particolare attenzione alle politiche di prevenzione che possano arginare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle bambine.
In Italia il costume, la tradizione e la religione sembrano fenomeni irrinunciabili e nessuno mette in relazione questi tre elementi con i femminicidi che si consumano al ritmo di uno ogni tre giorni.
Il 6 aprile 2011 il Consiglio d’Europa ha avviato l’iter per la ratifica di una Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne che dovrà essere ratificata da almeno 10 Stati per essere vincolante per tutti.
italiani, fanalino di coda in tema di diritti umani, non hanno nessuna intenzione di porsi in contrasto con i “valori” legati al “al costume, alla tradizione e alla religione”.
La Convenzione infatti include i diritti delle donne lesbiche, bisessuali o transessuali, e copre anche i campi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.
Dunque in questa convenzione, oltre ai diritti delle donne contro la violenza di genere, si parla dei diritti delle lesbiche e si sa, a dio non piacciono.
In termini concreti le linee tracciate dalla Convenzione focalizzano alcuni rimedi quali, ad esempio, l’istituzione di linee telefoniche apposite per la segnalazione degli abusi, di luoghi di rifugio e protezione, servizi medici, legali e di consulenza.
Tutti rimedi rispetto alla violenza già consumata mentre la sfida è sulla “cultura” che porta gli uomini ad essere violenti.
Non si focalizzano abbastanza le circostanze che concretizzano una reale prevenzione nei confronti degli autori.
Non sarà sufficiente soltanto una legislazione a favore delle vittime se nel contempo non si creeranno centri di ascolto anche per gli uomini violenti.
La nostra legislazione prevede, ad esempio, colloqui obbligatori presso i SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) se si guida in stato di alterazione alcolemica anche con livelli minimi di alcol , ma se si perseguita la propria ex compagna con email, pedinamenti, appostamenti, o comunque con atteggiamenti persecutori, che di norma precedono l’aggressione fisica, le istituzioni non intervengono.
Abbiamo un paradosso schizofrenico nel nostro ordinamento per cui il possesso di sostanze stupefacenti è punito con la detenzione da 6 a 20 anni, mentre lo stupro è punito con la detenzione da 5 a 10 anni.
Chi assume sostanze stupefacenti sceglie di farlo e non è scontato che da questa assunzione derivino necessariamente altri comportamenti delittuosi.
Le vittime di stupro non hanno scelto di esserlo, ma lo Stato ha invece scelto di non fare nulla per impedirlo.