I cittadini non devono più subire un così basso livello di intervento dell'amministrazione nell'ambito di un leale confronto giudiziario su un tema delicato e carico di risvolti dannosi per l'intera popolazione lombarda.
Il comunicato della Regione stravolge la realtà, attribuisce al Tribunale Amministrativo significati a sostegno dell'attività regionale completamente inesistenti nella sentenza e riduce un tema grave a sterile oggetto di polemica.
I FATTI: Nell'agosto 2011 Genitori Antismog chiede a Regione Lombardia di verificare lo strumento di pianificazione regionale volto a far rientrare la Regione nei limiti di legge per gli inquinanti dell'aria.
La risposta è un groviglio di delibere non aggiornate né coordinate: tutto fuorché un piano dell'aria, ovvero uno strumento organico di pianificazione, da aggiornare in caso di sua insufficienza, mirato alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico e alla riduzione delle emissioni a tutela della salute e dell'ambiente.
Così a fine 2011, Genitori Antismog propone ricorso al TAR per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della Regione agli obblighi di pianificazione e la condanna all'adozione in tempi brevi del piano per l'aria.
Con sentenza 2220/2012 in data 4 settembre 2012 il TAR, superato un intrico processuale di non poco conto, ha in sostanza accolto la domanda della nostra associazione e rigettato in toto le eccezioni proposte da Regione Lombardia a propria difesa.
In particolare, nella sentenza, il TAR:
- Riconosce che Genitori Antismog - nonostante Regione Lombardia abbia dato avvio, durante il corso del giudizio, al procedimento di programmazione del cd. PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria) - âha interesse ad ottenere una pronuncia che sancisca l'obbligo di concludere detto procedimento entro determinati termini mediante un provvedimento espresso (p. 17).
- Riconosce che Regione Lombardia ha mancato di adottare il Piano dell'Aria nel termine previsto dalle norme regionali adottate sin dal 2006 (p. 22).
- Rigetta tutte le eccezioni proposte dalla Regione (p. 23).
- Riconosce che se âil contenuto concreto del Piano è connotato da elementi di discrezionalità, ciò non può precludere al giudice di accertare la sua attuale mancanza e l'obbligatorietà della sua adozioneâ(p.23).
- Sottolinea la mancanza e la necessità di concludere in tempi brevissimi l'approvazione del detto PRIA, disciplinato da una legge del 2006, i cui contenuti sono stati già fissati in un documento del 2009, applicandosi in mancanza misure transitorie elaborate per il quinquennio 2005-2010, ormai scaduto da tempo (p. 25). Come dire che il TAR, incidentalmente, sottolinea un inadempimento ed un ritardo dell'azione amministrativa, che risale nel tempo in modo inaccettabile.
- Ricorda che l'obbligo di tempestiva adozione dei piani dell'aria è confermato dalla giurisprudenza comunitaria e, in conclusione,
- Accoglie il ricorso e ordina a Regione Lombardia di provvedere entro il termine di 60 giorni all'elaborazione della proposta di PRIA e del Rapporto Ambientale e Sintesi tecnica.
- Un ultimo rilievo. Pur essendo i piani giudiziari penale e amministrativo del tutto difformi e certamente non comparabili, si deve sottolineare l'anomalia, a fronte dell'implicito accertamento di un risalente e corposo inadempimento e ritardo regionale in materia di pianificazione, della richiesta di archiviazione del procedimento penale intentato avverso il governatore della Lombardia con la motivazione che non sarebbe dato ravvisare quali e quanti efficaci provvedimenti avrebbe potuto adottare il Presidente della Regione per ridurre il fenomeno del PM10
Forse il piano dell'aria che manca da anni ?