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Politica | 17 luglio 2012, 14:56

Comune di Savona: tegoloni in arrivo dalla Corte dei Conti (aperitivo)

Già diversi mesi fa la Corte dei Conti aveva scritto al Comune di Savona dando una bella tirata d’orecchie a diversi destinatari. Qualcosa anzi molto, pare non tornasse in certe voci di spesa

Comune di Savona: tegoloni in arrivo dalla Corte dei Conti (aperitivo)

In particolare, la Sezione Ligure della Corte dei Conti, in data 23/12/2011 faceva gli auguri a palazzo Sisto così:

Comune di Savona - Preventivo 2010 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006)
- Utilizzo di entrate per permessi di costruire ed entrate straordinarie per plusvalenze da alienazioni di beni immobili, per finanziare spese correnti, in particolare per coprire un disavanzo di parte corrente:

  • Redazione del bilancio di previsione non rispondente a criteri di prudenza e trasparenza;
  • Previsione di nuovi prestiti con conseguente incremento del livello di indebitamento dell’Ente; 
  • Possibilità di ricadute negative sugli equilibri di parte corrente dei bilanci futuri;
  • Redazione del bilancio preventivo non rispondente criteri di prudenza.

Il 16 novembre 2010 infatti la Corte dei Conti trasmetteva una relazione pesantina ai seguenti destinatari:

  • Il Sindaco di Savona (Berruti);
  • Il Segretario Comunale (Filippini);
  • L’Organo di Revisione.

E convocava a strettissimo giro per il 23 novembre 2010 (una settimana dopo) innanzi al Magistrato Istruttore il Segretario generale Vincenzo Filippini, il dirigente dei servizi finanziari del Comune Daniele Besio e il funzionario Rag. Antonella Zanghi, per una “richiesta di chiarimenti su diversi punti del bilancio di previsione del Comune di Savona”.

Il Comune di Savona rispondeva con una nota.

Dalla pronuncia della Corte dei Conti leggiamo:

“Con nota 8 ottobre 2010, il Magistrato Istruttore formulava una richiesta di chiarimenti su diversi punti del bilancio di previsione del Comune di Savona. L’Ente forniva la propria risposta con nota prot. n. 50207 del 18 ottobre 2010, in ordine alla quale il Magistrato Istruttore, con nota del 25 ottobre 2010 formulava una richiesta di ulteriori informazioni, che venivano tempestivamente fornite con nota del Comune di Savona prot. n. 52368 del 29 ottobre 2010.

Il Magistrato Istruttore, sulla base dell’istruttoria esperita e della documentazione acquisita formulava osservazioni su alcuni punti del bilancio di previsione:

a)    disavanzo di parte corrente per l’anno 2010 pari ad Euro 5.590.000,00 coperto attraverso l’utilizzo delle entrate per permessi di costruire (Euro 1.400.000,00) e dall’utilizzo di una entrata straordinaria (plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali) per un importo di Euro 4.190.000,00.

b)    indebitamento dell’Ente pari al 175% delle entrate correnti e previsione di ricorrere nel prossimo triennio alla contrazione di nuovi mutui con conseguente elevato grado di rigidità della spesa corrente (Euro 9.670.700,00 nel 2010, Euro 5.200.000,00 nel 2011, Euro 5.798.188,00 nel 2012).

Con nota prot. n. 56625 del 22 novembre 2010, il Comune di Savona presentava le proprie controdeduzioni, sostenendo in particolare che la previsione “di entrate di natura straordinaria destinata a finanziare le spese correnti è stata effettuata nell’integrale rispetto  della normativa in materia” .

(...)

La Corte dei Conti, purtroppo per i nostri rispondeva con un niet, pesantemente motivato che riportiamo per completezza:

“La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni e giustificazioni fornite dall’Ente, non può condividere le tesi prospettate dal Comune di Savona.
Infatti è pur vero che non costituisce comportamento illegittimo l’utilizzo di entrate straordinarie e di entrate per permessi di costruire per coprire disavanzi di parte corrente; tale comportamento peraltro non corrisponde a criteri di prudenza e trasparenza nella redazione del bilancio.

(...)

Continua la Corte "Ad esempio le entrate per permessi di costruire sono, chiaramente, legate alle valutazioni e decisioni dei privati, a loro volta influenzati, in molti casi, dalle condizioni di mercato.

Analoghe considerazioni valgono per le entrate aventi il carattere della straordinarietà o eccezionalità quale una plusvalenza maturata sulla vendita di un bene patrimoniale.

Si osserva infine che le spese non ripetitive sono le spese straordinarie o “una tantum” o che, per le loro caratteristiche non abbiano comunque carattere ricorrente, mentre uno svuotamento della regola della prudenza che richiede la destinazione delle entrate straordinarie a copertura delle spese non ricorrenti finirebbe per considerare straordinarie le spese comprimibili, posto che tale caratteristica può ritenersi comune a quasi tutte le spese tranne poche eccezioni (essenzialmente quelle per il personale, per gli oneri di ammortamento e per obbligazioni contrattuali precedentemente assunte).

In ordine al rilevo concernente il livello di indebitamento, la Sezione, pur tenendo conto delle motivazioni addotte e del fatto che non trattasi di comportamento illegittimo, non può non rilevare un consistente incremento anche nel bilancio 2010 del livello di indebitamento, che rischia di comportare ricadute negative sugli equilibri di parte corrente dei bilanci futuri dell’Ente, avuto altresì riguardo alla previsione di contrarre nuovi prestiti nel 2011 e nel 2012.

Per Questo Motivo

La Sezione regionale di controllo per la Liguria.

  • Dichiara non corrispondente a criteri di prudenza e trasparenza nella redazione del bilancio di previsione 2010 l’aver utilizzato entrate per permessi di costruire e entrate straordinarie per plusvalenze da alienazioni i beni immobili per finanziare spese correnti, in particolare per coprire un disavanzo di parte corrente;
  • dichiara non corrispondente a criteri di prudenza, nella redazione del bilancio preventivo 2010 la previsione di nuovi prestiti per un ammontare pari ad Euro 9.670.700,00 con conseguente incremento del livello di indebitamento dell’Ente.

Dispone che copia della presente pronuncia venga inviata al Sindaco ed al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art.3, comma 6, della legge 14 gennaio 1944 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
Così deciso nella Camera i Consiglio del 23 novembre 2010.

 
              Il Magistrato Istruttore                                                Il Presidente f.f.
             Cons. Giuliano Gallanti                                              Cons. Luisa D’Evoli

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Ma la storia non finisce affatto qui. Anzi, comincia. E il combinato disposto di elementi di questo tipo non può che portare la situazione a complicarsi e ad includere società comunali, come ad esempio ATA Spa. Ma ci stiamo lavorando. 

La €uronovela prosegue con altri documenti e nel tardo pomeriggio...

mpm

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