Ristrutturazione del compendio immobiliare denominato “Ex Colonia Milanese” finalizzato alla realizzazione di complesso turistico ricettivo in variante al P.T.C.P. ed al PUC: Esame e pronunciamento in merito alle osservazioni pervenute. Controdeduzioni.
27.12.2011 Punto 7 dell’O.d.G.
“Commenti alle controdeduzioni”
WWF
Il WWF afferma che l’area interessata ricade nella fascia di rispetto costiero tutelata ai sensi del dl 42/04
La controdeduzione
ammette che l'area sia vincolata ai sensi del D.lgs. 42/04 e asserisce che le Conferenze dei Servizi Preliminare e Referente, con la presenza di tutti gli Enti che hanno specifica competenza in merito, non hanno rilevato al riguardo elementi pregiudiziali e che in sede Deliberante verrà ulteriormente verificata la congruità dell'intervento con il vincolo succitato.
Commento di celleverdeblu alla controdeduzione
- evidenziamo che l’art. 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce che i Comuni cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela
- evidenziamo anche che sono sottoposti alle disposizioni di tutela e valorizzazione, per il loro interesse paesaggistico (articolo 142, punto g), i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
- inoltre l’art. 164 (Violazioni in atti giuridici) prevede che le Convenzioni compiute contro i divieti stabiliti dalle disposizioni o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulle.
Oltre a credere che le osservazioni abbiano il preciso obiettivo di mettere in guardia e offrire una collaborazione verso i propri amministratori affinché questi possano più agevolmente vigilare contro ogni possibile illegittimità, è la stessa legislazione nazionale che prevede che siano anche i Comuni, in prima persona, ad esercitare funzioni di tutela. Questa tutela, nell’operazione di ristrutturazione delle Colonie Milanesi è stata, fino ad oggi, completamente disattesa da questa amministrazione comunale, e prova ne è che oggi siamo qui, ad approvare una terza convenzione in quanto questa Giunta, si è venuta ogni volta a scontrare (seppur avvisata ogni volta dalle nostre osservazioni) contro la realtà derivante dagli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Osservante WWF
Il WWF segnala che nella zona sono presenti due porzioni di aree boscate percorse da incendio (anni 1998 e 2000, fonte portale cartografico Regione Liguria) e quindi sottoposte ai vincoli ai sensi della L. 353/00 e del Dlgs 42/04, (dove le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni) in particolare:
- l’area che si vorrebbe trasformare nel nuovo percorso stradale, percorsa da un incendio nel 1998 e
- le aree retrostanti il padiglione Sessa, interessate da un incendio boschivo nel 2000
ricadrebbero entrambe all’interno del perimetro delle proposte di varianti. In ragione di quanto osservato, tali aree non possono essere oggetto di varianti né di diverse destinazioni urbanistiche.
Aree percorse da incendi boschivi. Fonte: portale cartografico Regione Liguria.
La controdeduzione IGNORA l’osservazione del WWF sulle aree percorse da incendi e quindi protette dalle già citate leggi dello Stato.
Commento di celleverdeblu alla controdeduzione
L’Amministrazione Comunale, ignorando l’osservazione del WWF, continua a non interessarsi se una decisione che si sta per prendere per il proprio territorio, possa avere le caratteristiche dell’illegittimità; anche in questo caso è infatti necessario tenere conto che l’art. 5 del Decreto Legislativo 42/2004, stabilisce che i Comuni cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela, e che sono sottoposti a tutela i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
- che l’art. 164 prevede che le Convenzioni compiute contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questa legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulle
- che l’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi", impone che “in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto”.
Le mancate controdeduzioni dell’amministrazione comunale su questo punto fanno sì che la Convenzione ignori questa importante questione. Ci chiediamo quali implicazioni possano avere tali omissioni e se possano configurarsi omissioni di natura penale in violazione della Legge nazionale n.353/00. Chiediamo quindi formalmente che l’osservazione del WWF inerente i territori attraversati dal fuoco sia inserita nelle controdeduzioni affinché la Regione la conosca e ne tenga il dovuto conto.
Stante la segnalazione che ci è pervenuta sull’esistenza di nuovi percorsi sterrati nell'area boscata nella zona a lato del campetto di pallone, chiediamo al Comune di procedere con urgenza ad eseguire accertamenti per valutare la fondatezza di tale segnalazione e in caso positivo, di verificare se i nuovi percorsi siano stati regolarmente autorizzati e se ciò non fosse, di individuarne le conseguenti responsabilità.
Osservante WWF
Il WWF presenta varie osservazioni sul P.T.C.P relativamente al regime ANI-MA e ID-CE, sulla strada, sui parcheggi, sulla morfologia degli edifici
La controdeduzione in sintesi ritiene di dover respingere tali punti
Commento di celleverdeblu alla controdeduzione
La progettazione chiede il passaggio dal regime ANI-MA al regime ID-CE.
Nell’ipotesi che venga concesso questo cambiamento (non dimentichiamo però il Dlgs 42/04 che prevede che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni), LE CONTRODEDUZIONI IGNORANO TOTALMENTE I DIVIETI PRESCRITTI DAL REGIME ID-CE e si concentrano, in maniera unidirezionale, sulle modeste CONCESSIONI previste dal regime ID-CE: infatti si pone l’accento sulla possibilità di realizzare interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali di accessibilità e parcheggi”.
Non tenendo davvero in alcuna considerazione la tutela di questo pregevolissimo patrimonio ambientale fronte mare, l’amministrazione comunale, come già in passato, si pone ancora una volta ad esclusiva difesa delle richieste e degli interessi del costruttore e,
dopo avergli concesso il passaggio da regime ANI-MA ad ID-CE,
dopo avergli concesso la possibilità di demolizione,
dopo avergli concesso un aumento di volume di 21.300 mc,
dopo avergli concesso l’utilizzo di una strada comunale spacciandola come interesse pubblico,
dopo avergli concesso un aumento di superficie di 3000 mq,
dopo non aver preteso alcun reale impegno per l’occupazione lavorativa,
dopo avergli regalato una spiaggia pubblica,
dopo avergli concesso la costruzione di una strada in zona tutelata,
non trova neppure ostacoli a consentirgli, a fronte della totale demolizione del Secondo Padiglione (in variante alle norme vigenti che non la consentono), numero zero parcheggi nel sottosuolo di questa struttura,
e tantomeno nel concedergli 92 parcheggi a raso per “carenze funzionali”.
A questo punto ribadiamo che la “carenza funzionale” non può trovare accoglimento, tenuto conto della concessione alla demolizione, che consente gli scavi in grado di ospitare in struttura, sotto gli edifici esistenti, la TOTALITA’ dei parcheggi necessari! Stando così le cose da cosa deriverebbe la “carenza funzionale”?
La “carenza funzionale” prevista da ID-CE non può pertanto rappresentare la scusa per costruire 92 posti auto a raso che, a fronte di un bassissimo costo economico, hanno un altissimo costo ambientale!
Parliamo ancora dei parcheggi a raso: il problema dei parcheggi a raso parte dal PUC e si estende all’IDCE:
- per quanto riguarda il PUC, si porrebbe il problema per i parcheggi interrati del padiglione Sessa, nel caso in cui venisse approvato il progetto che cambia l’attuale struttura a blocco dell’edificio, sostituito da un edificio “SPALMATO SULL’ATTUALE SUPERFICIE BOSCATA ED ALBERATA” (peraltro in totale contrasto con la disciplina ID – CE).
Infatti la norma del PUC art.67 p.to 8.1, citata proprio dalle controdeduzioni dell’amministrazione comunale, prevede la possibilità di “costruire volumi interrati con destinazione a parcheggio .......... purché non siano realizzati nel sottosuolo delle superfici boscate e alberate”.
Rileviamo che la norma del PUC citata, che si pone con così tanta attenzione e determinazione a difesa di quel territorio, vietando anche i parcheggi nei sottosuoli boscati e alberati (e sono suoli che avrebbero potuto essere successivamente ri–alberati), a maggior ragione, e lo si comprende con estrema facilità, ha l’obiettivo di tutelare quello stesso territorio alberato e boscato che, in caso di parcheggi a raso, andrebbe irrimediabilmente e definitivamente perduto!!
Per quanto riguarda il rispetto della disciplina IDCE, questo deve essere puntuale, preciso e non può ammettere deroghe, considerato che “il progetto non deve risultare in contrasto con la disciplina ID-CE di PTCP visto che nel voto regionale di CTU (Comitato Tecnico Urbanistico) di approvazione del PRG/PUC è stato mantenuto proprio tale regime ID-CE in quanto in tale ambito ad oggi vige la possibilità di intervenire solo tramite restauro e mera riqualificazione dell’esistente.
Sezione IV - lnsediamenti Diffusi – (ID)
Art. 43 lnsediamenti Diffusi - Regime normativa di CONSERVAZIONE (ID-CE)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, in relazione ai valori di qualità e di tipicità dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi, si rende necessario subordinare ogni intervento indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori suddetti.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale sia nel suo insieme, in quanto allo stesso si riconosce un elevato valore paesistico - ambientale e di tipicità, sia nei singoli elementi costitutivi, in quanto espressione di caratteri omogenei e non riproducibili attraverso interventi innovativi.
3. La normativa è altresì volta a rendere possibili, in quanto compatibili con l'obiettivo sopra enunciato, quegli interventi che siano preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di carenze di ordine funzionale ed in particolare di quelle relative all'accessibilità ed ai parcheggi.
4. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.
5. E’ inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni dei terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione dei paesaggio, ad eccezione degli interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali sopra indicate.
Osservante celleverdeblu
La nuova progettazione a gradoni del Padiglione Sessa si pone in contrasto insanabile con la disciplina ID.CE, in quanto tale tipologia non costituisce una tipica caratteristica della zona
La controdeduzione
asserisce che la nuova proposta progettuale relativa al Padiglione Sessa non si pone affatto in contrasto “insanabile” con la disciplina ID-CE in quanto è frutto delle decisioni della Conferenza Preliminare dei Servizi del 4 novembre 2010.
Commento di celleverdeblu alla controdeduzione
Essendosi, il CTU regionale (Comitato Tecnico Urbanistico), già espresso nel modo asserito dall’arch. Montarsolo nel corso della Conferenza dei Servizi Preliminare del 4.11.2010, e cioè che “il progetto non deve risultare in contrasto con la disciplina ID-CE di PTCP visto che nel voto regionale di CTU di approvazione del PRG/PUC è stato mantenuto proprio tale regime ID-CE in quanto in tale ambito ad oggi vige la possibilità di intervenire solo tramite restauro e mera riqualificazione dell’esistente”, non è consentito, ai funzionari della Sovrintendenza, esprimersi in maniera opposta, proponendo e/o assecondando la demolizione del Sessa e la successiva costruzione con un edificio totalmente diverso, che va anche a consumare proprio quel territorio boscato ed alberato che viene tutelato dalla norma ID-CE.
Facciamo nostra l’osservazione che il consigliere Luigi Bertoldi ha fatto nel corso della Commissione Intersettoriale del 20 dicembre 2011 dove ha ritenuto sbagliato (in quanto configurabile un eccesso di potere) che in Conferenza dei Servizi (i funzionari della) Regione e della Sovrintendenza impongano soluzioni in contrasto con le norme che quegli stessi Enti hanno affermato (vedasi CTU regionale) essere inderogabili. E' evidente infatti che il potere derogatorio che contraddistingue la Conferenza dei Servizi non è illimitato e non può in ogni caso essere in contrasto con le indicazioni assunte dagli organi competenti alla gestione del vincolo (nel caso specifico dal CTU regionale).
Concludiamo infine sottolineando che, nel corso della Commissione intersettoriale appena nominata riunitasi per discutere sulla materia, Il Sindaco ha fatto rilevare come, in base alle prescrizioni Regionali, il progetto è migliorato, facendo notare, come esempio, che nella nuova Convenzione è previsto l’obbligo, per il soggetto attuatore, di realizzare, fino a quando sarà titolare della Concessione Demaniale Marittima, gli eventuali ulteriori ripascimenti che risultassero necessari.
A questo proposito desideriamo porre l’attenzione del Consiglio sul fatto che sono stati gli accordi tra questa amministrazione e la GHV a prevedere:
- nella 1a convenzione, un solo ripascimento a carico di GHV per tutta la durata della concessione,
- nella 2a convenzione la generica “collaborazione” a successivi ripascimenti, senza che fosse “quantificato” il significato economico del termine “collaborare”
e che è grazie non solo al determinante intervento dell’Ufficio Demaniale della Regione, ma anche ai numerosi interventi dei gruppi consiliari Futuro Oggi e celleverdeblu se oggi la Convenzione prevede tutti gli eventuali ripascimenti della spiaggia pubblica a totale carico di GHV.
Fosse stato per l’amministrazione comunale cellese, sarebbe bastato un solo ripascimento in venti anni, a favore di una spiaggia pubblica della quale, realisticamente, non si sarebbe garantita l’esistenza!
Nonostante i miglioramenti sin qui intervenuti e di cui rivendichiamo il merito derivante dal nostro costante e lineare impegno alla tutela del vero interesse pubblico e della legalità, ancora ad oggi tutta l'operazione si connota come una SVENDITA totale e ingiustificata di uno dei più preziosi patrimoni territoriali cellesi, in quanto non è motivata da ALCUN interesse pubblico, compresa la tanto declamata, ma inconsistente, assunzione di 100 giovani cellesi, visto che GHV non dà alcuna garanzia in merito e che il Comune non ha preteso, in tal senso, alcun impegno. Per questo insistiamo ancora una volta affinché le nostre fondate osservazioni vengano accolte integralmente e, in caso contrario, attendiamo le decisioni definitive di approvazione del progetto per valutare, assieme all’associazione che come noi ha presentato osservazioni, la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per far rispettare norme che l’Amministrazione Comunale di Celle Ligure si ostina ad ignorare e a non voler far rispettare.
Illustrato tutto ciò, raccomandiamo al Consiglio e soprattutto ai membri della Maggioranza, di fare proprie le nostre osservazioni, al fine di non vederci ancora qui per la 4a volta a disquisire su ulteriori criticità e/o illegittimità riguardanti il progetto nelle ex Colonie Milanesi.