REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, proposto da:
Ass.Ne. Italiana W.W.F. - V.A.S. - L.A.V. - L.A.C. - L.I.P.U., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in Genova, via Fieschi 15;
e con l'intervento di
ad opponendum:
A.N.U.U. Migratoristi Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Genova, via Corsica 2/11; Anuu Migratoristi Liguria, Federcaccia Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, Arcicaccia Liguria, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Maoli, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Genova, via Corsica 2/11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, prima facie, il ricorso non pare presentare elementi di fondatezza: muove dall'errata qualificazione del parere tecnico-scientifico dell'ISPRA, che è obbligatorio ma non vincolante, come negativo, supplito, ai sensi della disciplina del procedimento applicabile in questi casi, dal parere dell'Università che ob relationem integra la motivazione dell'atto impugnato; lamenta la violazione della disciplina comunitaria che, viceversa, ai sensi dell'art. 9 n. 1 lett c) della direttiva 79/409/CEE consente il limitato prelievo venatorio in deroga della specie in esame ed alla quale l'amministrazione s'è attenuta nel quantificare correttamente il numero massimo degli abbattimenti; equivoca infine il contenuto della disposizione in ordine alla tassativa individuazione dei soggetti tenuti alla vigilanza da ritenersi invece meramente esemplificativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)