Attualità - 29 agosto 2011, 13:55

TAR Liguria: niente sanzioni per chi porta animali alla vivisezione

GEAPRESS – Infine è arrivata la dichiarazione del Sindaco di Varazze (SV) Giovanni Delfino, che a detta dell’ENPA di Savona si sarebbe complimentato per il ricorso di Federcaccia che ha cassato buona parte dell’ Ordinanza comunale contro i maltrattamenti degli animali. Secondo ENPA al centro dell’intervento di Giovanni Delfino ci sarebbero i danni causati dai cinghiali. Peccato, però, che i cacciatori hanno fatto fuori un terzo degli articoli del provvedimento che nulla hanno però a che fare con i cinghiali

In particolare da oggi, salvo previsione di reato, a Varazze, saranno possibili spettacoli e giochi con uso di animali, oltre che esposizioni di animali vivi. Si potranno, inoltre, catturare animali liberi e vaganti, oltre che detenere ovini, caprini, bovini, suini e cani in spazi ristretti con scarsa luce ed areazione, o eccessiva umidità o insolazione. Tutto precedentemente vietato se eccedente i paramatri appositamente stabiliti. In ultimo, nessuna sanzione per i restanti dieci articoli, ivi compresa la soppressione di animali non strettamente necessaria, la cessione di animali per vivisezione e sperimentazione ed il trasporto in condizione di sofferenza.

L’ENPA savonese, pertanto, invita il Sindaco di Varazze a rileggersi la sentenza del TAR e, nel caso, a ripresentare il provvedimento, ancorchè in vigore in molte altre città senza problemi di legittimità.

Un provvedimento, quello del TAR Liguria, Sezione II, a dire il vero un pò spropositato oppure, in alternativa, apparentemente cavilloso. Il TAR può, infatti, intervenire su questioni di legittimità, ovvero se un atto amministrativo contrasta con norme superiori. Eppure a rileggere gli articoli impugnati non si capisce quale norma superiore possa ad esempio prevedere la costrizione in spazi ristretti. Le Ordinanze, spesso, sono ridondanti proprio per questo (giustificato) limite. Non possono andare oltre la norma superiore. Leggi e regolamenti che vanno in genere elencati, più o meno di rito, nelle premesse dell’Ordinanza. Ed il TAR Liguria proprio su una piccola premessa ha fondato (unicamente) l’accogliemento del ricorso dei cacciatori.

Ognuno si faccia l’idea che vuole, ma la prima premessa dell’Ordinanza ricordava che nel 1979 il Presidente della Repubblica aveva trasferito ai Comuni i compiti di vigilanza attribuiti all’ENPA in tema di zootecnia e protezione animali. Il Tar Liguria ha però rilevato come dal potere pervenuto ai Comuni “giammai può conseguire l’introduzione di divieti preventivi di determinate attività in materia venatoria da parte del Comune, del tutto sprovvisto, in base alla legislazione vigente alla data dell’atto impugnato, di poteri di tal genere e di così incisiva latitudine“. Al di là della singolare intepretazione, viene però da chiedersi in cosa sia pertinente la caccia con gli articoli impugnati, visto che finanche le esposizioni cinofile erano già state escluse. 

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