La Regione Liguria rende note, in attuazione della normativa nazionale, le novità che riguardano le modalità di esenzione da reddito e il pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria attraverso il ticket.
Esenzioni. Dal 1° novembre 2011 non si dovrà più apporre nessuna firma sulla ricetta, ma occorrerà essere in possesso di un certificato che attesta lo stato di esenzione.
Entro il 15 ottobre i cittadini che hanno diritto all’esenzione, presenti nell’elenco del Ministero delle Finanze, riceveranno un tesserino nominativo di esenzione per reddito. Il tesserino riporterà il codice di esenzione che il medico prescrittore dovrà apporre sulla ricetta del SSN. I cittadini che non ricevono il tesserino nominativo entro il 15 ottobre, ma che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono attestare la propria posizione presentando alla Asl di appartenenza una autocertificazione.
A fronte dell’autocertificazione, la Asl rilascerà un certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito, valido fino al 31 marzo 2012, che riporta il codice di esenzione.
Contestualmente, la Regione Liguria ha uniformato i criteri di esenzione da reddito: varranno gli stessi criteri di esenzione per condizione economica, sia per le prestazioni farmaceutiche che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Hanno diritto all’esenzione da reddito, pertanto, le seguenti categorie:
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98, titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico, disoccupati (iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego) e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico, titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
Inoltre i pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98 euro saranno soggetti al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a 2 euro fino a un massimo di 4 euro per ricetta.
Pagamento ticket. Come previsto dalle disposizioni della manovra finanziaria nazionale tutti gli assistiti non aventi diritto all’esenzione devono provvedere al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, inoltre per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate come codice bianco è previsto il pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. Fanno eccezione gli accessi al pronto soccorso effettuati a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.
Le disposizioni già in vigore che prevedono il pagamento del ticket di euro 36,15 nel caso in cui oltre alla visita effettuata dal medico di pronto soccorso vengano erogate ulteriori prestazioni diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche, si applicano anche ai pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98.