Politica - 16 agosto 2011, 12:05

Rifiuti, ampliamento Boscaccio: il WWF non ci sta

Esaminando la documentazione progettuale riguardo l’ampliamento della discarica del Boscaccio di Vado ligure, attualmente assoggettato a VIA regionale ai sensi dell'art. 2, comma 4.b), si ritiene osservare quanto:

Osservazione n.1

Premesso che:
- la valutazione della stabilità del corpo rifiuti riveste una particolare importanza per stabilire la fattibilità di un progetto di discarica;
- la letteratura scientifica in materia valuta che le verifiche di stabilità in questo ambito possono presentare incertezze intrinseche nelle analisi finali, valutabili nel 10 – 30%, ed incertezze sui parametri di resistenza adottati pari anche al 100%;
- i parametri da considerare nella valutazione della stabilità dei rifiuti comprendono, oltre ai valori di coesione ed angolo di attrito dei materiali coinvolti, anche la presenza del percolato e quindi del relativo battente all’interno del corpo discarica.

si evidenzia che:

Il progetto presenta, in entrambe le ipotesi, evidenti criticità legate alla stabilità
complessiva. Le verifiche di stabilità effettuate nella relazione geotecnica a corredo del progetto di ampliamento mostrano, infatti, coefficienti di stabilità prossimi all’unità, in particolare in condizioni sismiche si sono calcolati i seguenti valori:

IPOTESI 1

- 1,012 ( verifica stabilità corpo rifiuti costituente l’ampliamento);
- 1,015 (verifica stabilità vecchia discarica a seguito nuovo ampliamento)
- 1,006 (verifica stabilità corpo rifiuti lungo le interfacce del sistema di
impermeabilizzazione)

IPOTESI 2

- 1,03 (verifica stabilità corpo rifiuti lungo le interfacce del sistema di
impermeabilizzazione)

Le verifiche effettuate nelle due ipotesi progettuali, sia in condizioni statiche
che in condizioni sismiche, sono state condotte, inoltre, senza considerare la
presenza del percolato all’interno dei rifiuti; tale fattore, se correttamente valutato,
andrebbe ad abbassare ulteriormente i valori dei coefficienti di sicurezza calcolati,
che sarebbero, in questo caso, inferiori all’unità, testimoniando una condizione di
instabilità generale.

Il progetto di ampliamento della discarica, quindi, sia per quanto riguarda l’ipotesi 1
che l’ipotesi 2, non da sufficienti garanzie per la stabilità dei nuovi rifiuti abbancati, ma soprattutto andrà a compromettere la stabilità generale del corpo discarica esistente, creando gravi rischi dal punto di vista idrogeologico ed ambientale.

Osservazione n.2

Premessa:
Nel parere fornito durante il procedimento di V.I.A. n. 174/254 del 16/11/2011, si legge "L'ampliamento in oggetto non è previsto dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Benché come si evince nel progetto attualmente in itinere il quale fa riferimento al superamento di tale “ostacolo” attraverso un accordo di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati, necessario sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell’attuazione del Piano d’Ambito. Considerato che tale accordo è stato recentemente siglato ( vedi D.G.R. n.713 del 21/06/2011 e D.C.P. n. 47 del 28/07/2011) al fine di poter ampliare il sito in oggetto, non si comprendono le motivazioni relative alle “gravi e comprovate esigenze finalizzate scongiurare situazioni di emergenza”in quanto tale motivazione non può derogare all’adempimento obbligatorio previsto nella pianificazione di settore.

Di fatti nel progetto alla voce sintesi non tecnica si legge:
“la vita utile della discarica, sulla base dell’attuale conferimento annuo, è stimabile in circa 10 anni dall’esaurimento della volumetria già autorizzata”.
E’ chiaro ed evidente che un adeguamento normativo alla riduzione in discarica dei rifiuti comporterebbe una maggior vita dell’attuale volumetria autorizzata. Quindi vien meno l’ipotesi oggetto di accordo di programma motivata da gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza.

Osservazione n.3

Ricordiamo che attualmente il Piano Provinciale di Savona non ha raggiunto gli obiettivi di RD previsti dalle normative vigenti.
Come già ribadito nelle precedenti osservazioni, la normativa nazionale ambientale, e precisamente l’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e la legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevedono il raggiungimento graduale, almeno del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012, fissando i seguenti 6 obiettivi intermedi:

- entro il 31 dicembre 2006 il 35%;
- entro il 31 dicembre 2007 il 40%;
- entro il 31 dicembre 2008 il 45%;
- entro il 31 dicembre 2009 il 50%;
- entro il 31 dicembre 2010 il 55%;
- entro il 31 dicembre 2011 il 60%;

Come esplicitamente ammesso "a livello regionale, risulta ancora lontano l’obiettivo del 35% di RD sul totale dei RSU che andava raggiunto entro il 31/12/06. (art.205 d.lgs.152/06)".

Il predetto d.l.gs. 152/06, infatti, operava in materia il tanto invocato adeguamento alle direttive comunitarie in materia dell’ordinamento nazionale, fatto per tale motivo ripetutamente oggetto di procedure di infrazione comunitaria.

Vale la pena di menzionare qui la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, emanata poco prima del codice dell’ambiente, diretta a perseguire la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.

La direttiva prescrive che gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie
• per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo né pregiudizio all’ambiente, al paesaggio ed ai siti di particolare interesse;
• per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;
• per creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che consenta alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e permetta di smaltire i rifiuti negli impianti appropriati più vicini.

E' perciò inconfutabile la grave situazione di ritardo nell’adeguamento alle prescrizioni sancite dalla normativa nazionale in materia di predisposizione dei suddetti piani regionali, in cui versa tuttora la Regione Liguria.

Osservazione n. 4

Non può infatti considerarsi recepimento della direttiva 2001/42, trasposta nell’ordinamento nazionale dal codice dell’ambiente, la c.d. “V.I.A. su piani e programmi”, prevista dagli artt.3, 4 e 5 della vigente L.R. n. 38 del 30.12.1998 recante disposizioni in materia di "Disciplina della valutazione di impatto ambientale”.

L’attuale normativa e pianificazione regionale delineano le modalità per la realizzazione degli interventi pianificati per l'ordinaria gestione dei rifiuti e per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, infatti, successivamente a quanto riportato sopra, si legge che “Per fare fronte al fabbisogno di smaltimento nel periodo 2010 –2013 occorrerà, in termini generali, fare ancora riferimento alla dotazione di impianti esistente, prevedendo:

1. la riduzione progressiva dei conferimenti di rifiuto in conseguenza degli interventi
volti all’ incremento della raccolta differenziata, in particolare tramite sistemi
domiciliari (porta a porta o di prossimità) e degli interventi di riduzione alla fonte
(auto compostaggio);
2. l’applicazione di processi di trattamento del rifiuto che consentano di massimizzare la volumetria residua delle discariche, in attuazione del d.lgs.36/2003 e della d.g.r. 1361 del 16.11.2007 (linee guida sui trattamenti preliminari al conferimento in discarica);
3. eventuali azioni rivolte all’ ampliamento delle potenzialità di smaltimento
complessive limitatamente al fabbisogno di smaltimento del bacino di riferimento
fino all’anno 2013, salvo il raccordo con le previsioni del Piano d’ambito.
Il ricorso ad interventi di ampliamento o alla realizzazione di nuovi impianti di
discarica indicate al punto 3, di volumetria comunque limitata alle necessità di
smaltimento del bacino di riferimento nei termini sopra indicati, è da considerare
quale soluzione residuale, ove le misure indicate ai precedenti punti 1-2 non risultino sufficienti a scongiurare situazioni di emergenza.

In tale ipotesi, la autorizzazione di interventi di ampliamento o di nuovi impianti, sulla base degli accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati di cui all’art.6 c. 4 della l.r. 39/08 potrà essere rilasciata unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

L’ambito territoriale ottimale che ospiterà il nuovo impianto / ampliamento di impianto esistente, dovrà garantire il rispetto dei seguenti obiettivi:
1. Riduzione, a livello di ambito, del quantitativo di rifiuti urbani avviati a smaltimento nell’arco temporale di due anni a far data dall’ accordo di programma;
2. Avvio, nell’arco temporale di due anni a far data dall’ accordo di programma, di
sistemi di raccolta differenziata domiciliare (porta a porta o di prossimità);
3. Incremento, a livello di ambito, di almeno 5 punti percentuali della quota di raccolta differenziata nell’arco temporale di due anni a far data dall’ accordo di programma;

Il nuovo impianto/ampliamento di impianto esistente:
1. non potrà comunque essere autorizzato per una volumetria eccedente il
fabbisogno di smaltimento calcolato per il bacino di riferimento con una
previsione temporale a tutto il 2013, salvo il raccordo con le previsioni del
Piano d’ambito;
2. dovrà prevedere un processo di trattamento del rifiuto propedeutico
all’abbancamento conforme alle disposizioni della dgr 1361 del 16.11.2007 (linee
guida sui trattamenti preliminari al conferimento in discarica), in conformità ai Piani
di adeguamento presentati ed approvati dalle Province ai sensi del d.lgs.36/2003;
3. la volumetria totale, nel caso di nuovi impianti o la volumetria oggetto
dell’ampliamento dovranno comunque garantire che l’assetto complessivo dei
conferimenti in discarica sarà riservato per almeno l’80% al fabbisogno di
smaltimento del bacino di riferimento.

Fino alla approvazione del Piano d‘ambito, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani finalizzati a ridurre lo smaltimento a discarica, o alternativi al sistema di smaltimento tramite discarica, può essere inserita in programmi che prevedano l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali o regionali, ed autorizzata, sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia, AATO e Comuni interessati. Il contenuto degli accordi di programma deve essere recepito all’interno del Piano d’ambito”.

Sono tutte disposizioni vincolanti per la restante procedura pianificatoria, che ne
viene informata in modo vincolante; disposizioni che non sono state assistite, né da
V.A.S. né dalla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia
ambientale.

Ora, preme innanzitutto ricordare come la funzione della V.A.S. consista nell’esaminare la compatibilità ambientale e la sostenibilità del quadro programmatico entro cui andranno ad inserirsi opere ed interventi caratterizzati da un notevole impatto, rispetto alle quali sia opportuna un'anticipazione dell'analisi ambientale, in una fase nella quale si dispone una pluralità di opzioni organizzative.
La disciplina della V.A.S. è contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, e precisamente, l’art. 6 , comma 1, stabilisce che: “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, nonché il comma 2, lett. a), puntualizza che tale valutazione deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, dell’ ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del menzionato decreto.

L'art. 11 del Codice dell'ambiente, attribuisce le competenze gravanti in capo ai soggetti interessati all'approvazione del piano o del programma, ed elenca tassativamente tutte le fasi endoprocedimentali per il corretto espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dalla semplice rassegna di questi articoli emerge come la Regione Liguria
nell’approvare l’accordo di Programma ne abbia violato la portata e gli obblighi.

Ma non basta: nonostante le carenze evidenziate della normativa regionale in materia di V.A.S., la L.R. n. 38 del 30.12.1998, all'art. 5, prevede comunque che siano soggetti alle c.d. “procedure di valutazione di sostenibilità ambientale” gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale, provinciale e comunale in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, acustica, qualità dell'aria, nonché le loro modifiche.

Considerato che la Regione Liguria, è tutta costellata di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché di altri elementi facenti parte della Rete Natura 2000 (Rete Ecologica Regionale) , è impensabile che una attività, quale la gestione dei rifiuti, che comporta la sola presenza dell’uomo, l’emissione di rumori, fumi ed odori, non possa avere effetti incisivi significativi in ecosistemi caratterizzati da un’estrema delicatezza quali quelli considerati e tutelati in codeste aree, come nel caso del previsto ampliamento che andrebbe ad incidere negativamente sul S.I.C. IT 1323203.

Nel precedente procedimento di istruttoria di VIA. Oggetto di parere interlocutorio
negativo si legge:
“L'area oggetto dell'ampliamento risulta prossima ad un SIC, arriva ad essere tangente ad un'area focale, (area di gariga e macchia bassa-Area 7, con obiettivo di conservazione di Saga pedo) e s’inserisce su un elemento della Rete ecologica ligure (Corridoio ecologico per specie di ambiente aperti) per le seguenti specie Caprimulgus europaeus, Lanius collurio e Saga pedo, nonché su un'area protetta provinciale. Nessuno studio, inoltre, è stato condotto in relazione alla possibilità di incidenza dell'intervento sul Circaetus gallicus, nonostante l’opera ricada in parte di "un'area più vasta a diffusione della specie”.

Non si può pertanto non rilevare come alcuni assetti impiantistici di gestione dei rifiuti (impianti di trattamento e discariche) siano ubicati in prossimità di SIC ( o aree protette provinciali); sul punto è doveroso precisare che codeste aree costituiscono ai sensi dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE), la cd. “Rete Natura 2000”, che ne comporta una tutela alla stregua delle aree protette nazionali.

Si osserva così come recepito dalla Regione Liguria con la L.R. 28 aprile 2008, n. 10. e s.m.i. che fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si osserva che tale progetto di ampliamento deve essere pertanto sottoposto alla
procedura di V.A.S. .

Osservazione n. 5

Si rilevano criticità per quanto riguarda i seguenti aspetti:
una RILEVANTE criticità è collegata all'esposizione del sito rispetto ai venti prevalenti, ed alla forte incidenza negativa dovuta alla attuale dispersione eolica di rifiuti leggeri in particolare composti da plastiche, in violazione delle normative in materia di paesaggio ed ambiente, ipotizzando inoltre violazioni di carattere penale ai sensi del DLgs 152/906 e s.m.i. nonché del Codice penale.

Difatti una problematica legata all’attività di coltivazione della discarica, peraltro già
esistente, è quella della dispersione ad opera del vento di rifiuti leggeri, soprattutto di materiale plastico, nelle aree circostanti. E come dichiarato dai progettisti . “In base ad alcuni sopralluoghi effettuati nel sito, si è accertato che il fenomeno interessa principalmente la zona a monte della discarica in direzione del monte Mao e la valletta situata sulla sinistra orografica dell’impianto. La presenza di rifiuti è stata rilevata anche sul versante opposto alla discarica, compresa la cava dismessa sulle pendici orientali del monte Mao, seppur in misura nettamente inferiore. In quest’ultima sono presenti alcune pozze temporanee in cui si riproducono 4 specie di anfibi tutelate dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e dalla L.R. 4/92 (Bufo viridis, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Pelodytes punctatus – M. Bonifacino, oss. pers.).

Si ritiene che la dispersione di rifiuti negli specchi d’acqua possa comportare danni diretti alle specie citate, nonché danni indiretti rappresentati dall’alterazione di tali habitat, già di per sé fortemente instabili”. “…Secondo il relativo Piano di coltivazione, l’attività della discarica prevede già, alla fine di ogni giornata lavorativa, la copertura delle singole celle di abbancamento con uno strato di terra di circa 0,25 m di spessore, proprio per evitare la dispersione dei rifiuti e lo sviluppo di emanazioni moleste. Inoltre, le attività di conferimento dei rifiuti prevedono all’interno dell’impianto un preventivo trattamento di tritumazione, che rende più coeso il materiale prima del suo definitivo stoccaggio. In aggiunta, il personale dell’impianto effettua periodicamente la rimozione manuale dei rifiuti aerodispersi all’esterno dell’area di coltivazione. Nonostante tali misure mitigative, tuttavia, la disseminazione eolica persiste, e nel caso in cui la discarica venga ampliata a monte (ipotesi progettuali 1 e 2), è verosimile che aumenterà l’intensità del fenomeno nel sito dove sono presenti le pozze ….”

Osservazione n. 6

Esaminando la documentazione progettuale relativa alla relazione di incidenza si
osserva: interferenze con i siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. Area protetta provinciale, rete ecologica ligure)considerato che le tre ipotesi progettuali di ampliamento sono:

1. Ampliamento a monte, con interessamento del contrafforte di sinistra.
2. Ampliamento a monte, senza svalico del contrafforte di sinistra e miglioramento
della geometria di abbancamento.
3. prosecuzione della coltivazione entro il perimetro dell’attuale vasca di
contenimento ed ampliamento a valle, con deviazione del rio Mulini.

IPOTESI 1

Tale ipotesi risulta quella fortemente incidente con la perimetrazione del SIC IT 1323203 ed incidente con l’Area Protetta Provinciale Emerge una forte incidenza sul Corridoio Ecologico (superficie totale circa 72,5 ha) da parte dell’impianto ampliato per circa 7,7 ha. Di quest’area, circa 2,3 ha risultano già occupati dalla discarica autorizzata, pertanto la superficie effettivamente interessata dall’ipotesi progettuale 1 risulta essere di circa 5,4 ha (7,4 % rispetto all’area del Corridoio).

Per quanto riguarda il SIC IT 1323203, esso non risulta interessato direttamente
dall’intervento, rimanendo ad una distanza che varia dai 25 ai 95 m lineari e quindi
incidente in maniera negativa direttamente con il SIC e l’Area Protetta Provinciale.

IPOTESI 2

Benché l’ipotesi 2 preveda una riduzione degli scavi in corrispondenza del crinale
roccioso carbonatico sul fianco occidentale della discarica, restano comunque incidenze negative direttamente con il SIC e l’Area Protetta Provinciale (la superficie di Corridoio Ecologico coinvolta dal solo ampliamento risulta essere di circa 4,6 ha (6,3 % rispetto all’area del Corridoio). Le distanze dal SIC risultano identiche a quelle riportate per l’ipotesi 1).

IPOTESI 3

Considerato che l’ampliamento in questione si sviluppa in parte in sovrapposizione alla discarica esistente ed in parte occupando l’incisione del rio Mulini ubicata a valle e quindi estendendosi e digradando verso valle, con previsione di realizzazione di una pista interna di accesso alla coltivazione e dai piazzali di servizio che si svilupperanno sul corpo della discarica connettendosi con la pista esistente;

si osserva la forte incidenza e depauperamento dell’alveo del rio Mulini, nonché
l’eliminazione dell’area boscata attigua, con previsione di spostamento del rio stesso e la sua canalizzazione sul versante sinistro della vallecola.

Come si legge nella relazione di incidenza:
“…La vallecola del rio Mulini, interessata dall’ipotesi di ampliamento 3, presenta versanti piuttosto scoscesi, lungo i quali le specie arboree predominanti sono l’orniello (Fraxinusornus) e l’ontano nero (Alnus glutinosa), quest’ultimo importante costituente delle formazioni riparie in genere. È presente inoltre il leccio (Quercus ilex L.) il sambuco (Sambucus nigra L.) ed un sottobosco a pungitopo (Ruscus aculeatus L.). Sebbene priva della strutturazione complessa tipica delle vere e proprie formazioni riparie, la vegetazione risulta in generale piuttosto fitta, interessando buona parte del solco vallivo e presentando un discreto sviluppo longitudinale, senza significative interruzioni del continuum ecologico…”, Nel complesso, la struttura dell’alveo ricalca quella tipica di molti corsi d’acqua appenninici, caratterizzati da fluttuazioni naturali della portata, con la possibilità di secche naturali alternate a variazioni più o meno significative del tirante idraulico.

La configurazione appare fortemente condizionata dall’acclività del solco vallivo e
dall’idrologia del corso stesso. Il canale attivo è uno solo, con un andamento che si
potrebbe definire “rettilineo naturale”, mentre la formazione di canali secondari di minor entità è subordinata ad eventi di piena od aumenti consistenti della portata e comunque vincolata alla presenza di ostacoli caratterizzati da una certa resistenza ad aumenti della corrente. Gli elementi di maggior stabilità sono senza dubbio rappresentati da grossi massi distribuiti irregolarmente lungo lo sviluppo longitudinale del rio e da vecchi tronchi più o meno stabilmente incassati..

Da un punto di vista macroscopico la presenza e la successione di cascatelle, raschi
(riffles) e piccole buche (pools) appare piuttosto irregolare, subordinata all’esistenza di elementi stabili quali principalmente i grossi massi. Questi ultimi, ed in minor misura le radici in alveo delle specie arboree-arbustive della zona riparia, appaiono anche essere gli unici fattori utili nel determinare la formazione di strutture di ritenzione degli apporti trofici (prevalentemente materia organica di origine alloctona), fondamentali per le zoocenosi acquatiche.

Le precipitazioni abbondanti che si sono verificate nel periodo immediatamente
antecedente i sopralluoghi sul campo hanno determinato un aumento significativo
della portata del rio Mulini ed un conseguente parziale dilavamento dei substrati, non permettendo di esaminare la componente faunistica in alveo bagnato (principalmente macrobenthos) così come quella vegetale (periphyton e comunità macrofitica).

La presenza di detrito organico di origine alloctona (prevalentemente detrito fogliare e/o legnoso) è stata ipotizzata solo sulla base del rilevamento di strutture di ritenzione potenziali. Per questo motivo, non è stato possibile valutare nemmeno l’efficienza dei processi di demolizione dello stesso detrito ad opera della comunità
macrobentonica, indicatrice delle condizioni di equilibrio tra apporti trofici e capacità di demolizione biotica dell’habitat in esame.

Osservazioni:

Tale ampliamento comporterebbe significative modificazioni dell’assetto morfologico, vegetazionale e paesaggistico della parte inferiore della vallecola del rio Mulini. Queste avrebbero il loro culmine con la traslazione verso ovest della parte superiore del rio stesso, che verrebbe ricanalizzato sul versante in sinistra orografica del solco vallivo, per poi ricongiungersi all’attuale alveo attivo più a valle.

Osservazione n. 7

Forte incidenza e frammentazione agli habitat presenti.
Da come si legge nella relazione di incidenza: …”.. attualmente la discarica autorizzata interessa parte di un Corridoio Ecologico individuato per proteggere specie di ambienti aperti (in particolare Circaetus gallicus, Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Saga pedo, Hyla meridionalis,, Bufo viridis e Pelodytes punctatus). Nel caso delle ipotesi progettuali 1 e 2, ulteriori superfici di corridoio verranno coinvolte dalle opere di ampliamento, comportando potenzialmente la sottrazione di habitat utili per la conservazione delle specie menzionate (precisando comunque che la distribuzione di alcune di queste, Lanius collurio, Caprimulgus europaeus e Saga pedo, nell’area di studio resta da confermare). Si ritiene però che l’entità dell’intervento proposto non possa avere conseguenze rilevanti sugli elementi della Rete Ecologica individuati.

In primo luogo si tratta infatti dell’ampliamento di un impianto già presente al momento dell’istituzione della Rete Ecologica stessa e si ritiene che i fattori di pressione presenti da tempo non aumenteranno in misura tale da compromettere la funzionalità del corridoio, fatte salve le misure di mitigazione, monitoraggio e conservazione esposte nella presente relazione.

Osservazione n. 8

Come dichiarato nel progetto: “…Vista la presenza di carsismo, la discarica potrebbe potenzialmente determinare impatti indiretti nei confronti del limitrofo SIC IT 1323203. In particolare, la presenza di inquinanti a contatto con il reticolo carsico potrebbe pregiudicare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a distanza considerevole dal punto di possibile infiltrazione. Inoltre la modificazione di strutture carsiche convoglianti le acque potrebbe alterare l’afflusso idrico verso aree umide o corsi d’acqua del Sito di Interesse.

Come già detto, nel caso delle ipotesi progettuali 1 e 2, opere quali la pista di
coronamento, la recinzione e la relativa pista ricadono nella zona carsica. Tuttavia,
essendo situate ad una quota inferiore rispetto a questa ed in base alla natura
superficiale degli interventi di realizzazione, non dovrebbero determinare variazioni
sostanziali dell’afflusso delle acque verso le aree sensibili del SIC in oggetto, in
particolare la cava abbandonata sul versante orientale del monte Mao, dove sono
presenti pozze frequentate dalle specie di anfibi di interesse conservazionistico già
citate.

Impatti legati alle opere in oggetto su tali strutture geologiche, che di riflesso andrebbero ad incidere anche sull’eventuale presenza di Chirotteri ed anfibi troglofili, appaiono quindi essere un’evenienza trascurabile…”.

L’area ricade in zona carsica scheda 13 SV (Bergeggi), e sottoposta alle disposizioni
contenute dalla L.R. 6 ottobre 2009, n. 39. -Norme per la valorizzazione della
geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria,ed in particolare:

art. 6:
comma 3 il quale recita:
Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non
pericolosi di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni. comma 4. Nelle aree carsiche … ricadenti all’interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …… non sono consentiti interventi che alterino l’assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso.

Nella scheda istitutiva si legge:

Descrizione dell'area

CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE: Dolomia di S.Pietro ai Monti
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE: Falesie calcaree a precipizio sul mare
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE: Zona d'assorbimento di tipo distribuito, senza corsi d'acqua superficiali. Sorgenti sottomarine lungo la fascia costiera, con probabile alimentazione da parte del T. Crovetto (e forse Coreallo e Segno). L'unico
reticolo carsico noto, attivo fino al 1971, è stato interrotto con la costruzione della galleria ferroviaria tra Vado e Spotorno.
CARATTERISTICHE SPELEOLOGICHE: Solo 3 grotte importanti, ma di interesse notevole (Grotta della Galleria di Bergeggi, marine di Bergeggi e di Punta Predani, Tana do Mortou, ecc.)
COPERTURA VEGETALE E USO DEL SUOLO: Macchia mediterranea con rado bosco di conifere (prevalentemente pino d'Aleppo) nella sola parte di terraferma. Qualche quercia da sughero. Attività pastorali in abbandono (lato Spotorno)
ALTRE CARATTERISTICHE: Frequentazioni preistoriche (Paleolitico e Neolitico)
alla Grotta Marina di Bergeggi.

Principali motivi d'interesse

IDROGEOLOGICO: X
PAESAGGISTICO: XX
PALEONTOLOGICO - PALETNOLOGICO - STORICO: X
SPELEOLOGICO: XX
MORFOLOGICO: X

Osservazioni:

si confermano le criticità esperesse dal proponente per le ipotesi 1 e 2 in quanto l’area ricade in area carsica, e sottoposta alle disposizioni contenute dalla L.R. 6 ottobre 2009, n. 39. -Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria- ,ed in particolare l’art. 6 commi 3-4, l’art. 12 comma 3, lett. B punto 7.

Osservazione n. 9

Osservazioni alla Pianificazione territoriale di riferimento.

Le 3 ipotesi progettuali comunque inciderebbero sulla zona qualificata dal P.T.C.P.
regionale come ANI.MA, che, proprio in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, è sottoposta a detto regime insediativo di mantenimento.

Secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, infatti, “l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”.

Al successivo comma 3, si specifica che “non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”.

Tale norma rivela l’assoluta incompatibilità tra le ipotesi progettuali e la disciplina di tutela prevista per zone quali l’area su cui è previsto l’ampliamento andrebbe ad incidere.

Osservazioni:

le ipotesi progettuali di così vasto ampliamento ricadendo in zona di Mantenimento del PTCP quindi è in contrasto con le previsioni di salvaguardia e mantenimento.

Le norme di attuazione del regime Assetto insediativo ANI-MA,all’ Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) recitano:

- L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:
a) nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di
equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;
b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.
- L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.
- In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di
sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.

Basti confrontare la documentazione fotografica contenuta nella documentazione
progettuale (inserimento ambientale) per rendersi conto che tale ampliamento andrebbe a contrastare con le norme dettate dal regime di Mantenimento.

Lo stesso art. 83 della N.T.A. recita quanto: le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto soggetti ad autorizzazione regionale a norma della vigente legislazione in materia, possono essere realizzati nelle parti di territorio non assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto.

Conclusioni:

L’area ricadente in ANI-MA risulta boscata anche di alto fusto e quindi incompatibile con le previsioni contenute nelle N.T.A. nonché con il regime di Mantenimento.

La normativa urbanistico comunale individua l’area come F3 e quindi non
risulterebbe coerente con il vigente PRG.

Piano regolatore vigente
In merito alla zona identificata come F3 (- zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D. M. 1444/1968);
- zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4, sub. 5, D.M. 1444/1968 - F, ossia:
- parchi d'interesse territoriale sub-regionale - F3.
Parte dell’area ricade come parchi d'interesse territoriale e sub-regionale - F3.

La disciplina urbanistica da applicarsi nelle zone F3 é quella delle zone Apn, di cui al
comma 18.5 delle N.T.A..
Le zone Apn (Agricole di protezione naturale) comprendono le porzioni di territorio destinate al rimboschimento e al pascolo per salvaguardare gli ambienti naturali caratteristici e singolari nell'ambito del paesaggio agro-forestale ligure
Nelle zone Apn, nei limiti delle prescrizioni di PTCP è consentito esclusivamente:

a) costruire manufatti per l'esercizio delle attività agro-forestali e zootecniche, purchè strettamente funzionali alla conduzione del fondo, aprire strade all'esclusivo servizio di tali attività agro-forestali, purchè larghe non oltre 2,50 m. e dotate delle più opportune opere di sostegno, contenimento e presidio, nonchè a fondo in terra battuta; …i. Occorre inoltre raccomandare la massima aderenza, per quanto possibile, all’andamento delle curve di livello e la necessità di privilegiare il recupero di tracciati preesistenti rispetto alla realizzazione di nuovi, nonché il recupero e il ripristino dei percorsi pedonali esistenti all’interno delle aree asservite a nuovi interventi. ….eseguire opere edilizie e movimenti di terra, solo ed esclusivamente finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, e comunque su progetto e direzione lavori disposti dalle competenti sedi pubbliche;

e) eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento degli spazi di residenza e adeguamenti igienico-sanitario nelle costruzioni preesistenti, 18.5.3. Essendo le zone Apn costituite in prevalenza da complessi boscati di alto fusto, con specie arbustive e cedue, riservati alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico, è prescritto che:

a) i complessi boscati e le aree di rinnovo spontaneo delle specie arboree debbano essere accuratamente mantenuti a cura dei proprietari, degli usufruttuari e/o dei conduttori nel migliore stato di conservazione colturale;

b) in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione e/o alla ricostituzione della vegetazione nel miglior equilibrio con l'ambiente; tendendo al raggiungimento del livello di climax e favorendo la diffusione delle specie tipiche montane e la conservazione dei boschi cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto;

c) debbono essere inoltre (anche su iniziative dei Comuni, o recependo prescrizioni e finanziamenti di eventuali piani regionali di assestamento e utilizzazione dei beni silvo-pastorali o a sola cura e spese di privati) ricostituiti i boschi degradati, diradati o incendiati; e comunque i privati e gli Enti pubblici o di interesse pubblico debbono
effettuare i diradamenti più opportuni, le opere manutentorie del sottobosco contro il rischio di incendio e contro le specie infestanti, i trattamenti antiparassitari necessari.

Conclusioni

L’area ricadente in F3 (APN) risulta boscata e quindi gli interventi previsti risultano
incompatibili con le previsioni contenute nelle N.T.A. del PRG vigente.
Quindi non è condivisibile quanto dichiarato al punto 5.3 (conformità del progetto
agli strumenti urbanistici) contenuta nel quadro di riferimento programmatico.

Osservazione n.10

Nella zona ove è previsto l’ampliamento, è stata riscontata la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea, in fase di rinaturalizzazione e quindi definibile pertanto boscata in virtù

- sia dell’art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1 che recita “Agli effetti della
presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione
forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo
della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause
naturali o per interventi dell'uomo”;

- che dal Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n° 27 “Orientamento e
2 modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57.”;

- Il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57., recita all’articolo 4:

1. …Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni
intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a
un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale…..

3. …La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con
specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le
regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione
del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione….

Le aree boscate vengono indicate dalla carta dei popolamenti forestali (Fonte, portale cartografico Regione Liguria: www.cartogarfia.regione.liguria.it).

Conclusioni

L’area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142
comma G in quanto territorio coperto da foreste e boschi; nonché dalla lettera c) in
quanto presenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna;

Osservazione n.11

I mappali in oggetto ( fonte portale cartografico Provincia di Savona) ricadono in
adiacenza all’Area Protetta Provinciale denominata “Monte Mao” (sigla 14 VA-MA).
E’ di particolare importanza quanto disciplinato dalla L.R. 12/95 e nello specifico:
nelle more dell’ Art. 4. (Aree protette di interesse provinciale o locale), l’ Art. 42. (Norme di salvaguardia ambientale) che recita:. nelle aree protette di cui alla presente legge sono comunque
vietati:

a) l'apertura e l'esercizio di miniere, cave e discariche nonché l'asportazione di minerali;

Nella relativa scheda istitutiva dell’area protetta provinciale si legge: Finalità perseguite

-tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio;
-garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);

Alcuni dei vincoli presenti:

- Area carsica (L.R. 14/90) Sigla SV 13 denominata BERGEGGI
- Sito di importanza Comunitaria Codice IT 1323203 denominato ROCCA DEI CORVI MAO - MORTOU

Osservazione n.12

La zona oggetto dell'intervento risulta in area vincolata ai sensi del Dlgs 42/04 in quanto boscata e presenza di rii, ed sottoposta a vincolo paesistico-ambientale (D.D.M.M. 24/04/1985 “Galassini”), individuabile alla scheda n.26. ..Infatti il territorio indicato dallo stesso D.M “Decreto Ministeriale 24 aprile 1985. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’Altopiano di Bergeggi, recita che… presenta un particolare interesse paesistico..perché.. si gode una splendida visuale sia sul golfo di Vado, sia sul litorale tra Spotorno e Noli..”.

Considerato inoltre che
- la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria riferiva
che….il territorio in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo
paesistico, naturale e panoramico, e che ogni modifica dell’assetto di tale
territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull’assetto paesistico,
possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell’area in questione ….; e
ancora dichiara…”ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela
che valgano ad impedire modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio… “ .

L'impatto dell’intervento ipotizzato nelle 3 progettuali, potrebbe ripercuotersi anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, alterandone il valore naturale, paesaggistico e panoramico. L’insieme delle opere realizzate in aree naturalisticamente significative, potrebbe esercitare una incidenza negativa sulla flora, fauna, sul suolo e sul paesaggio.

Alla luce di quanto osservato ed illustrate le varie criticità riscontrate

la scrivente Associazione esprimendo parere negativo, invita opportunamente:

1. ad una attenta verifica delle incidenze e delle conseguenze sulle componenti
naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi;

2. se tali opere, considerando le criticità espresse dalla scrivente, rientrino nel
perseguimento delle finalità, degli obiettivi e nelle giustificazione dell’opera in
questione quali:

3. il rispetto dei vincoli imposti dal Dlgs 42/04 e della normativa sulla tutela della
biodiversità;

la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-
culturali del territorio in particolare delle aree boscato/naturali;

- mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di
questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore
dell’economia locale;
- garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici).



Marco Piombo - Presidente Sezione Regionale WWF Liguria