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Savona | 30 settembre 2010, 11:45

Vado: no del Tar del Lazio al ricorso presentato da Alstom per Bombardier

Con questa decisione la gara prosegue senza scosse, dopo che il TAR ha deciso il rigetto della sospensiva. E Fs ha già firmato il contratto per la super commessa. Soddisfatto l'Ad Mauro Moretti

Vado: no del Tar del Lazio al ricorso presentato da Alstom per Bombardier

Dopo aver alzato la voce Alstom viene messa a tacere dal Tribunale, per la questione della sospensione cautelativa della gara delle Ferrovie dello Stato.
Il TAR del Lazio ha rigettato la domanda di sospensione, avanzata a fine agosto dalla compagnia d'oltralpe, per la gara che riguardava 50 treni dell'Alta Velocità, aggiudicata alla cordata AnsaldoBreda-Bombardier.
Con questa decisione la gara prosegue senza scosse, dopo che il TAR ha deciso il rigetto della sospensiva e le Fs hanno già firmato il contratto per l'avvio della super commessa. ''Ero e sono sereno. E' gia' stato firmato oggi e
perfezionato il contratto'', ha detto Mauro Moretti l'Ad di Trenitalia commentando la decisione del Tar del Lazio di non sospendere la gara. ''I tempi delle Fs - ha aggiunto - sono solerti''.

Ieri i legali di Alstom in udienza avevano chiesto al Tar del Lazio di confermare il decreto cautelare di sospensiva della gara emesso il 27 agosto scorso, giorno in cui il gruppo francese aveva presentato un ricorso contro la decisione del cda di Trenitalia di affidare la gara ad Ansaldo Breda-Bombardier.

Secondo quanto previsto dall'ordinanza depositata questa mattina, il Tar ha, dunque, respinto l'istanza cautelare. Alla base di questa ordinanza, come hanno spiegato fonti legali, c'e' la valutazione secondo la quale una sospensione della gara determinerebbe un grave pregiudizio al servizio ferroviario pubblico. Quanto alle questioni di merito del ricorso, la terza sezione del Tar ne ha fissato la trattazione all'udienza pubblica del 18 novembre prossimo.

"Considerato, quanto al fumus boni iuris, -recita l'ordinanza- che la numerosita' e la complessita' delle questioni poste con l'impugnativa postulano che quest'ultima debba trovare puntuale ed esaustiva definizione nella fase di merito; considerato, quanto al periculum in mora, che l'istanza cautelare non e' assistita dal prescritto periculum, che risulta genericamente prospettato sia in
sede di ricorso che di motivi aggiunti, a fronte della diversa e plausibile prospettazione delle controparti secondo cui la concessione dell'invocata misura cautelare, arrestando la procedura concorsuale, determinerebbe un grave pregiudizio al servizio ferroviario pubblico", il Tribunale amministrativo del Lazio, "respinge l'istanza cautelare".

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